• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31290
DOPO IL FOCOLAIO DI VERONA

Aviaria: "chiaro aumento del rischio di introduzione"

Aviaria: "chiaro aumento del rischio di introduzione"
Ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale. Le ha disposte il Ministero della Salute dopo il focolaio H5N1 ad alta patogenicità in provincia di Verona.

Dopo la nota del 15 ottobre per il rafforzamento delle misure di biosicurezza e di sorveglianza, la Direzione Generale della Sanità Animale (DGSAF) del Ministero della Salute dispone nuove misure di precauzione. Nell'odierna circolare ai Servizi Veterinari e a tutto il settore, la direzione ministeriale parla di "chiaro aumento del rischio di introduzione di virus dell’influenza aviaria nella popolazione avicola domestica e pertanto la necessità di mettere in atto appropriate ed efficaci misure atte a ridurre tale rischio".

A rendere necessarie ulteriori misure di riduzione del rischio sono i recenti focolai confermati in provincia di Ferrara (bassa patogenicità del sottotipo H5N1) e in provincia di Verona (H5N1 ad alta patogenicità) confermati in questi giorni dal Centro di referenza nazionale presso l'IZSVe. Il focolaio di Verona ha interessato un allevamento di tacchini in provincia di Verona in una zona ad alta densità di allevamenti (DPPA). I casi confermati confermano la persistenza della circolazione di virus influenzali ad alta e bassa patogenicità nel territorio europeo sia in volatili domestici sia selvatici.

Per la  DGSAF l’attuale situazione epidemiologica evidenzia "un chiaro aumento del rischio di introduzione di virus dell’influenza aviaria nella popolazione avicola domestica" e la "necessità di mettere in atto appropriate ed efficaci misure atte a ridurre tale rischio". La circolare odierna stabilisce sei ordini di misure vincolanti, da porre in essere fino a nuova disposizione.

1) Obbligo ribadito- sull’intero territorio nazionale per chiunque detenga volatili di segnalare all’azienda ASL competente per territorio i sospetti di influenza aviaria riferibili a comparsa di sintomatologia clinica, aumenti della morbilità o della mortalità o variazioni significative dei parametri produttivi con particolare riferimento a produzione giornaliera di uova, consumo giornaliero di mangime e/o di acqua.  In tali situazioni, i Servizi veterinari della ASL devono conferire al laboratorio diagnostico (IZS) competente per territorio un set di campioni standard per i test virologici o sierologici.

2) Nelle zone A e B definite nell’Accordo Stato Regioni del 20 novembre 2019 dovranno essere effettuati nei tacchini da carne e nelle ovaiole a fine ciclo destinate al macello una visita clinica entro le 96 ore
precedenti il primo carico e il prelievo di 20 tamponi tracheali e 20 campioni di sangue per capannone (fino ad un massimo di 60 per allevamento distribuiti uniformemente nei vari capannoni) nelle 96 ore precedenti il primo carico per esami virologici e sierologici. Se il carico dura più giorni, i prelievi dovranno essere ripetuti ogni 72 ore. Questa attività può essere svolta anche con il supporto dei veterinari della filiera.

3) Sospensione della pratica di utilizzo quali richiami vivi dei volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nelle Zone A e B definite nell’Accordo anzidetto. Gli animali dovranno rimanere presso il luogo di utilizzo o di detenzione e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario competente per territorio.

4) Sospensione del rilascio di pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna nelle Zone A e B o provenienti dalle Zone A e B.  In deroga alla sospensione, le Autorità competenti locali potranno autorizzare tale pratica dopo un’attenta analisi del rischio con l’individuazione dei territori idonei al rilascio della selvaggina escludendo le DPPA e alle condizioni di cui all’articolo 4, comma 4, lettera g) della decisione
di esecuzione 2018/1136/UE.

5) La concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali nelle Zone A e B   può essere autorizzata dall’autorità competente locale esclusivamente a condizione che tali eventi siano organizzati e gestiti secondo specifiche misure di biosicurezza che riducano al minimo il rischio di diffusione del virus da volatili eventualmente infetti ad altri uccelli.

6) Devono essere rafforzate le attività di vigilanza sanitaria presso i mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali che prevedono concentrazione di pollame e altri volatili in cattività con  particolare riferimento alla verifica delle aziende di origine e di destinazione degli animali partecipanti a tali eventi.

Aviaria HPAI, in corso la più grande epidemia d'Europa

pdfNOTA_DGSAF_ULTERIORI_MISURE_DI_RIDUZIONE_DEL_RISCHIO.pdf433.79 KB