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SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Antitrust: professionisti prevalenti nel numero o nel capitale

Antitrust: professionisti prevalenti nel numero o nel capitale
È una "ingiustificata limitazione della concorrenza" ritenere che nelle Stp il requisto dei due terzi si applichi cumulativamente sia alle "teste" che al capitale.

L'Autorità Garante della Concorrenza (AGCM) interpreta le norme sulle società tra professionisti (Stp) alla luce della concorrenza nelle professioni regolamentate: nell'ultimo bollettino, l'Antitrust corregge l'interpretazione data dall'Ordine dei Commercialisti della Legge 183/2011 che detta i requisiti costituitivi delle Stp.

In base a questa legge, nell'atto costitutivo di una Stp devono essere presenti- non necessariamente cumulativamente- due requisiti: la maggioranza dei due terzi, in termini di numero di soci professionisti, e di partecipazione al capitale sociale. In difetto, la società è automaticamente sciolta e l'Ordine  deve cancellarla dall''albo, a meno che la società non ristabilisca la prevalenza dei soci professionisti nell'arco di sei mesi.

Diversa l'interpretazione della norma data dall'Ordine dei Commercialisti, e presto censurata dall'Antitrust: nelle (Stp), sosteneva l'Ordine, i due requisiti devono ricorrere cumulativamente, dovendo esserci un numero di soci professionisti pari ai due terzi sia dei soci sia del capitale sociale.

Per l'Antitrust, la richiesta di cumulo dei due requisiti è una ingiustificata limitazione alla possibilità di beneficiare del nuovo istituto societario delle Stp.
L'Antitrust ribadisce che l’organizzazione in forma societaria può comportare una serie di vantaggi per i professionisti, consentendo loro di attrarre investimenti, di diventare più competitive e di fare fronte alle sfide poste dalla concorrenza internazionale.
L’AGCM  pertanto, è dell’avviso che, per consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalle Stp vada privilegiata l’interpretazione della norma, secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei due terzi “per teste” e “per quote di capitale” non vengano considerati cumulativi.

La capacità decisionale dei professionisti- La ratio sottesa alla richiesta dei sopracitati requisiti- che l'Antitrust non mette in discussione- è data dalla necessità di limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, così da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali.

Ma "tale obiettivo può essere assicurato ricorrendo ai diversi strumenti previsti dal codice civile"- osserva l'AGCM-  che consentono di limitare o espandere i diritti e i poteri attributi ai soci in relazione al tipo di società scelta e alla relativa governance". Come? Ad esempio, tramite dei patti parasociali o delle clausole statutarie che garantiscano ai soci professionisti di esercitare il controllo della società, anche se sono in numero inferiori ai due terzi e/o detengano quote di capitale sociale inferiore ai due terzi: conferendo ai soci professionisti i diritti sociali particolari, limitando il diritto di voto dei non professionisti, oppure ricorrendo ad azioni speciali prive di voto.