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LE CONDIZIONI DI SPEDIZIONE

BTV: in Italia 'animali protetti' da zone francesi soggette a restrizione

BTV: in Italia 'animali protetti' da zone francesi soggette a restrizione
Accordo Francia-Italia sulle spedizioni di bovini e ovini dalle zone di restrizione per  ierotipo BTV8 e BTV4 dalla Francia verso il territorio italiano.


Le autorità competenti dei rispettivi Paesi, il 7 giugno scorso, hanno dato il via libera alla movimentazione verso l’Italia da zone del territorio francese soggette a restrizione per il sierotipo BTV 8 o BTV 4 del virus della febbre catarrale degli ovini di animali delle specie bovina e ovina di età inferiore ai 90 giorni.
Gli animali sono stati protetti dall’attacco dei vettori (Culicoides) nel rispetto delle indicazioni fornite dalla ditta produttrice del prodotto, almeno per una settimana e comunque fino al giorno della partenza.

In base all'accordo- trascorsi 7 giorni dall’inizio del trattamento con insetto repellente-  gli animali devono essere sottoposti a test PCR con esito negativo da eseguirsi su un campione di sangue prelevato non prima di 24-48 ore dall’effettiva data di partenza. Durante il periodo di attività vettoriale, è obbligatorio il trattamento con insetticida dei mezzi di trasporto degli animali.

 I certificati sanitari di scorta TRACES delle partite degli animali oggetto dell’accordo devono riportare la natura, la data ultima di applicazione, il tempo di attesa dell’insetto repellente utilizzato e i risultati dell’analisi PCR per ciascun animale.

Le condizioni dell'accordo- raggiunto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1266/ 2007 della Commissione del 26 ottobre 2007- sono state comunicate dalla Direzione Generale della Sanità Animale e di Farmaci Veterinari alle organizzazione di categoria, e agli enti compententi "ai fini di una puntuale attuazione degli interventi di controllo a destino per la verifica della conformità delle partite spedite".Gli UVAC, inoltre, dovranno provvedere - attraverso le ASL-  a porre in vincolo sanitario nel luogo di prima destinazione nel territorio nazionale indicato nel certificato TRACES, le partite di detta categoria di animali per almeno 30 giorni dalla data di introduzione; a tal fine tali Uffici richiederanno ai primi destinatari materiali registrati/convenzionati di comunicare contestualmente alla prenotifica del previsto arrivo delle partite di animali se gli stessi sono di età inferiore ai 90 giorni.

pdfCOMUNICAZIONE_DGSAF_ACCORDO_ITALIA_FRANCIA.pdf143.86 KB