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DECRETO DELEGA

Riproduzione animale, le Regioni chiedono confronto con il Mipaaf

Riproduzione animale, le Regioni chiedono confronto con il Mipaaf
La Conferenza delle Regioni non darà parere favorevole senza alcune modifiche al decreto. Chiesto confronto "a breve" con il Mipaaf.


Già presentato dal Governo alla Camera e al Senato, il decreto-delega che riforma la disciplina della riproduzione animale era in attesa del parere delle Regioni per proseguire l'iter parlamentare. Ma ieri la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome non ha dato il via libera al testo, bensì formulato alcune raccomandazioni.

Le Regioni chiedono innanzitutto al Ministero delle Politiche Agricole di avviare in tempi brevi un confronto con le Regioni sulla revisione del DM 403/2000, nella parte sanzionatoria, relativamente all’impianto organizzativo, alle procedure autorizzative e ai flussi informativi in ambito di riproduzione animale.

Chiesta anche la definizione di "precise regole di demarcazione per i provvedimenti finanziari che riguardano attività connesse alla raccolta e utilizzo dei dati, sostenuti da diverse fonti finanziarie: Aiuto di Stato, Piano di sviluppo rurale nazionale (PON biodiversità)".

Riorganizzazione della riproduzione animale- Infine, la Conferenza ha chiesto di riformulare l’articolo 7, comma 1 come segue: “I soggetti maschi della specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina, per la riproduzione in monta naturale devono essere iscritti al Libro genealogico di cui all’articolo 3, comma 4, oppure, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all’articolo 3, comma 5. Per le specie ovina e caprina la predetta condizione è obbligatoria solo per i soggetti maschi che partecipano ad un programma genetico.”

Nel testo del Mipaaf: il comma 1 dell'articolo 7 recita: " I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina; per la riproduzione in monta naturale devono essere iscritti allibro genealogico di cui all'articolo 3, comma 4, oppure, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'articolo 3, comma 5, per tutte le specie ad eccezione delle specie ovina e caprina, per le quali la presente condizione è obbligatoria solo negli allevamenti che partecipano ad un programma genetico.


Schema di decreto legislativo recante disciplina della riproduzione animale
Decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403
Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n.30, concernente disciplina della riproduzione animale