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INDENNITA' NASPI

Sussidio di disoccupazione anche ai liberi professionisti

Sussidio di disoccupazione anche ai liberi professionisti
La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi) è compatibile con i liberi professionisti iscritti alle Casse.

Inizialmente non prevista per le attività professionali esercitate dai liberi professionisti, la Naspi è erogabile anche agli iscritti a un Albo professionale in possesso di una Partita IVA "silente" cioè non produttiva di reddito. E' stato l'INPS a precisarlo, per superare originarie incompatibilità con i lavoratori autonomi, passibili di generare disparità di trattamento.

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ( NASPI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. E' erogabile su domanda dell'interessato.

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse- L’INPS che ha chiarito: il reddito derivante dall’attività professionale è compatibile con l’indennità di disoccupazione NASPI ma vi sono alcune limitazioni.
Se un disoccupato che svolge o vuole avviare un’attività di lavoro autonomo (sia come libero professionista che come imprenditore) non supera un reddito annuo di 4.800 euro, può accedere al sussidio di disoccupazione NASPI.

Il libero professionista dovrà però informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività o comunque, in caso di attività già in corso, entro un mese dalla presentazione della domanda di NASPI. L’informazione ha lo scopo di comunicare all’INPS il reddito annuo percepito. Sia se l’attività è in fase di avvio, sia se l’attività è già avviata, il lavoratore autonomo dovrà informare l’INPS circa il reddito annuo che prevede di trarre dalla sua attività nell’anno in corso, anche se il reddito è pari a zero.

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800.

pdfIL_TESTO_DELLA_CIRCOLARE_174_2017.pdf63.1 KB
Circolare INPS 174 del 23 novembre 2017