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SCAMBI E IMPORTAZIONI

Pollame e uova da cova: dal 31 gennaio nuove norme di polizia sanitaria

Pollame e uova da cova: dal 31 gennaio nuove norme di polizia sanitaria
Entreranno in vigore il 31 gennaio le norme di polizia sanitaria per scambi e importazioni di pollame e uova da cova.

E' in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 3 dicembre 2014, n. 199 "Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova".  Il decreto stabilisce norme di polizia sanitaria applicabili a scambi intracomunitari e importazioni aventi ad oggetto uova da cova e pollame non destinato a mostre, concorsi o competizioni.

Il decreto si compone di due Capi: Norme per gli scambi intracomunitari (artt. 3-20) e Norme per le importazioni in provenienza dai Paesi terzi (artt. 21-25).

Scambi- Sono ammessi agli scambi intracomunitari esclusivamente il pollame e le uova da cova che provengono da stabilimenti riconosciuti. Il decreto dettaglia i requisiti generali e specifici dei prodotti scambiati; requisiti particlari sono richiesti per gli scambi verso le Zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle. Il Ministero della salute puo' sottoporre all'approvazione della Commissione europea un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una o piu' malattie cui e' sensibile il pollame, precisando le garanzie complementari generali o limitate richieste ai fini degli scambi. Il decreto, disciplina, fra l'altro le condizioni di trasporto e la documentazione sanitaria; il pollame e le uova da cova oggetto di scambi intracomunitari sono accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario firmato dal veterinario ufficiale.

Importazione -Sono ammessi all'importazione il pollame e le uova da cova provenienti da Paesi terzi o da parti di essi che figurano nell'elenco compilato dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Per poter essere importati,  pollame e uova da cova  da Paesi terzi devono soddisfare determinati requisiti. Rispetto all'influenza aviaria ed alla malattia di Newcastle, le condizioni sono che tali malattie  siano oggetto di denuncia obbligatoria; i Paesi siano indenni da tali malattie o- sebbene non indenni - siano applicate applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle del nostro Paese. Al momento dell'importazione in provenienza da Paesi terzi, il pollame e le uova da cova sono accompagnati da un certificato, in originale, redatto e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore.

Sanzioni- Gli articoli 26 e 28 del decreto riportano la disciplina sanzionatoria. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedono gli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), i Posti di ispezione frontaliera (PIF), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza.

Allegati
- Cinque gli allegati del decreto relativi ai laboratori di riferimento per le malattie aviari, gli stabilimenti riconosciuti, la documentazione sanitaria, i requisiti di vaccinazione del pollame e le malattie con obbligo di dichiarazione.