Dal 1 gennaio 2015 gli ispettori del lavoro applicheranno ai titolari di partita IVA la presunzione di collaborazione. Salvi solo i professionisti iscritti all'Ordine. Sono trascorsi i due anni necessari a rendere applicabili le norme contro le false partite IVA. Dall'entrata in vigore della Legge Fornero (Riforma del Lavoro L. 92/2012) sono infatti maturati i 24 mesi che permettono agli ispettori di valutare - su un biennio di attività di lavoro - se il collaboratore è una vera Partita IVA o un salariato "mascherato".
Dal 1 gennaio 2015, gli ispettori del ministero del lavoro potranno applicare la 'presunzione', la cartina di tornasole per capire se la Partita IVA è falsa e disporre la trasformazione del rapporto di lavoro in co-co-co. La "presunzione" si basa su tre elementi di verifica: 1. collaborazione fissa con lo stesso committente di durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi; 2. corrispettivo che costituisce più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nei due anni consecutivi; 3. postazione fissa di lavoro a disposizione del collaboratore nella sede del committente. Basta che ne ricorrano due per dubitare di essere in presenza di autentico lavoro autonomo. Sarà il committente a dover fornire la prova contraria e dimostrare che il suo collaboratore- pur in presenza di questi elementi- è un vero titolare di Partita IVA.
Dalla presunzione e dall'onere della prova sono esclusi i committenti-professionisti iscritti ad un Ordine professionale. Questi ultimi possono leggere gli elementi della "presunzione" alla rovescia: ove presenti, non possono alimentare sospetti di subordinazione nei rapporti fra liberi professionisti dotati di Partita IVA. Ad escludere i liberi professionisti iscritti ad un Ordine professionale dai meccanismi di verifica della presunzione è stato lo stesso Ministro Fornero che - dopo l'emanazione di un apposito decreto- ha dato indicazioni agli Ispettori del Lavoro.