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PROFESSIONISTI E SSN

Il decreto PA chiarisce l’obbligo di RC professionale

Il decreto PA chiarisce l’obbligo di RC professionale
Il Decreto di riforma della Pubblica Amministrazione sfila i medici Ssn dagli obblighi assicurativi introdotti nel 2011.

Una norma contenuta nel Decreto di riforma della Pubblica Amministrazione interviene sulla responsabilità medica e cancella l'obbligo di assicurazione per i medici SSN; resta fermo invece l'obbligo per tutti gli altri professionisti della sanità: in base alla tabella di marcia l'obbligo scatterà ad agosto 2014.

La norma – si legge nella relazione al Decreto PA- "ha unicamente lo scopo di chiarire definitivamente, al fine di evitare costosi contenziosi futuri", che gli obblighi assicurativi per i professionisti "non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale".

Tecnicamente, il decreto di riforma della Pubblica Amministrazione interviene sulla Legge Balduzzi espressamente per i medici del SSN:  riformulandola in questo senso: "i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il Dpcm volto ad agevolare l'accesso alla copertura da parte dei sanitari viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Ma soprattutto aggiunge: "Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente".

La modifica lascia invece fermo il "rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148" in base al quale "a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale".

Il Fondo di Garanzia- Per gli esercenti le professioni sanitarie, che non riescono a trovare sul mercato un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi derivanti dall'esercizio della professione, in attuazione degli obblighi assicurativi, è prevista la costituzione di un apposito fondo di garanzia. Ma con alcuni paletti. Il Dl sulla pubblica amministrazione precisa innanzitutto che l'accesso al fondo sarà consentito ai professionisti che siano in possesso dei requisiti definiti nell'emanando decreto del Presidente della Repubblica di attuazione; inoltre l'accesso sarà consentito « nei limiti delle risorse del fondo stesso »; il fondo è in parte finanziato con il « contributo dei professionisti, che ne facciano espressa richiesta, in misura definita in sede di contrattazione collettiva », rimettendo, quindi, alla contrattazione collettiva i limiti dell'apporto economico cui sono tenuti i professionisti interessati. Senonche, il ricorso alla contrattazione allunga sensibilmente i tempi di attuazione del decreto, con il rischio che il mancato accordo delle organizzazioni sindacali interessate finisca per rendere inapplicabile il decreto stesso. Si prevede dunque che il contributo dei professionisti venga determinato dal soggetto gestore del fondo.