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DDL LORENZIN

De Biasi: entro luglio la riforma degli Ordini della sanità

De Biasi: entro luglio la riforma degli Ordini della sanità
Archiviata l'antica querelle dell'abolizione, in Senato gli Ordini si confermano "organi sussidiari dello Stato"e per questo è urgente renderli più moderni. "Per la riforma degli Ordini serve una corsia preferenziale". La Senatrice De Biasi, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato e relatrice del DDL Lorenzin, ribadisce l'intenzione di accelerare sul riordino degli Ordini delle professioni sanitarie. In occasione del convegno organizzato a Torino dalla Fnomceo, la Senatrice ha chiarito i tempi dell'iter: la Commissione terminerà le audizioni nella prima metà di giugno, con l'obiettivo di arrivare entro luglio a concludere i lavori.

"È una norma su cui si sta lavorando da anni - ha dichiarato la Presidente De Biasi- ed è urgente per l'ammodernamento del Paese, sia per tutelare i professionisti sia per tutelare i cittadini combattendo l'abusivismo". Già in 12° Commissione la Senatrice De Biasi aveva avviato l'iter del DDL Lorenzin (Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale) prefigurando l'esigenza di uno spacchettamento del provvedimento, che si presenta come un omnibus, molto ampio, eterogeneo e con diverse scale di priorità.

Sul provvedimento- che ha avuto il parere favorevole della Commissione Lavoro del Senato- la 12° Commissione ha svolto una prima analisi generale. L'articolo che riuarda il riordino degli Ordini delle professioni sanitarie è l'articolo 3, che - oltre a revisionare gli esistenti- ne istituisce di nuovi (delle professioni infermieristiche; delle ostetriche e degli ostetrici; delle professioni sanitarie della riabilitazione; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione).

Il riordino avviene sotto forma di modifica testuale al Decreto legislativo del 13 settembre 1946, n. 233, con nuove norme organizzative che interverranno anche sull'Ordine dei Medici Veterinari.
Lo scopo è di rendere il sistema più aderente alle esigenze odierne e assicurarne la funzionalità anche nell'interesse dei cittadini utenti". Si tratta, quindi, di un ammodernamento della disciplina ordinistica delle professioni sanitarie in una dimensione anche globalizzata che scaturisce peraltro dai principi recati dalla direttiva 2005/36/CE, recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché dalle proposte di modifica della predetta direttiva, tra le quali figura la previsione di un sistema di allerta per comportamenti non coerenti con la deontologia professionale. Tali professioni, quindi, per la loro specificità rispetto ad altri ordinamenti professionali, richiedono il mantenimento del ruolo di garanzia della qualità del livello di professionalità a tutela del diritto costituzionale della tutela della salute".

Il DDL Lorenzin, in particolare, sostituisce i primi tre capi del predetto decreto legislativo n. 233 del 1946, prevedendo che  il Ministero della salute, su proposta delle Federazioni nazionali d'intesa con gli ordini interessati, possa disporre che un ordine abbia per circoscrizione due o più province finitime.
Inoltre - esplicitato che agli Ordini "non si estendono le norme di contenimento della spesa pubblica"- se ne definiscono i compiti, innovando la gestione della funzione disciplinare. Il DDL Lorenzin prevede infatti l'istituzione di specifici organi disciplinari e la definizione di idonee procedure a garanzia dell'autonomia e terzietà del giudizio disciplinare, separando la funzione istruttoria da quella giudicante in particolare attraverso la costituzione di appositi uffici istruttori di albo cui partecipa, oltre agli iscritti all'uopo sorteggiati, anche un rappresentante estraneo alle professioni medesime, nominato dal Ministro della salute;

L'articolo interviene sugli organi, disciplinandone la composizione e le relative funzioni anche con la previsione dell'istituzione di federazioni di livello regionale.