• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31336
CONVENZIONE ANMVI-AT

Prevenire l’insoluto e attrezzarsi per il recupero dei crediti

Prevenire l’insoluto e attrezzarsi per il recupero dei crediti
Dal 25 marzo di quest’anno, il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale.

Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico. Considerato che l’abolizione delle tariffe minime vale anche per il cliente, il compenso di una prestazione veterinaria liberamente concordato fra le parti rientra appieno fra le obbligazioni del Codice Civile che - per quanto riguarda il cliente - contemplano l’obbligo contrattuale di pagare quanto pattuito. Alla responsabilità contrattuale del medico veterinario fa da rovescio della medaglia il diritto dello stesso al compenso. A questo proposito, sono due le domande ricorrenti: una volta accettato, il preventivo vincola il cliente al pagamento? E la parcella quanto conta per far valere il credito?

IL DIRITTO AL COMPENSO
Quello fra il medico veterinario e il cliente è un contratto, come tale valido anche se non convenuto fra le parti in forma scritta. Il preventivo (che può non avere la forma scritta, benché sia altamente consigliata) può rientrare fra i titoli preferenziali di un medico veterinario che debba far valere il credito. Ai sensi del Codice Civile un contratto “è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”. Se al preventivo si aggiunge il consenso informato (strumento squisitamente etico e deontologico, ma utile a dimostrare un’intesa fra le parti), il medico veterinario ha certamente dalla sua un elemento in più.  Preventivo e consenso informato non garantiscono di per sé il recupero del credito, ma considerata la decadenza dell’istituto dell’opinamento, rappresentano - con l’emissione della parcella eventualmente pro-forma - un utile sostegno documentale al diritto al compenso. Si consideri, inoltre, che il Codice Civile tutela anche nei casi in cui la prestazione (come può esserlo un intervento d’urgenza o in sede di complicanza chirurgica) non possa essere pianificata e ricada nelle decisioni unilaterali del professionista. Anche in questo caso il medico veterinario ha obblighi di tempestiva informazione al cliente, a dimostrazione ancora una volta, di come la comunicazione al cliente sia un indispensabile alleato.
 
TARIFFE E OPINAMENTO
Prima dell’abolizione delle tariffe minime, il medico veterinario poteva ricorrere all’opinamento, cioè farsi vidimare la parcella dal proprio Consiglio dell’Ordine. L’opinamento - citiamo da una circolare Fnovi di gennaio - “costituiva immediatamente un titolo per richiedere il credito a mezzo procedimento d’ingiunzione”. Oggi, il professionista ha perso il privilegio probatorio di “provare” il proprio credito professionale (solo) mediante la produzione della parcella delle spese e prestazioni, munita della sua sottoscrizione e corredata dal parere dell’Ordine, un parere di tipo deontologico che stava a dire che il medico veterinario aveva correttamente applicato le tariffe minime. Per il futuro, se il contenzioso arriverà fino al Giudice, la liquidazione del compenso al medico veterinario avrà come riferimento i parametri giudiziali, il cui decreto di emanazione è pronto al Ministero della Salute e verso il Consiglio di Stato per un parere. Le tariffe indicate nello Studio indicativo della FNOVI avranno valore di parametro davanti al Giudice chiamato a dirimere la controversia fra medico veterinario e cliente.

LA PARCELLA
Su Professione Veterinaria 2/2012 abbiamo risposto alla domanda sull’efficacia della parcella. L’articolo “La fattura puntuale sollecita il pagamento” evidenziava l’importanza - anche nel caso di una fattura pro-forma - di far leva su strategie di reciprocità psicologica. Farsi pagare “è da professionisti” dicono gli esperti e cadenzare il rapporto con il cliente attraverso passaggi informativi, consensuali e documentali, favorisce la consapevolezza del dovere al pagamento e della messa in atto di processi che presuppongono un corrispettivo economico. In alcune situazioni - proprio in forma di gestione preventiva del credito - la fattura pro forma può fare al caso. È un documento senza alcuna valenza fiscale, utilizzato quando si rende necessario presentare al cliente un facsimile della fattura finale senza incorrere negli obblighi fiscali, che non genera obblighi ai fini della liquidazione IVA e nemmeno ai fini della determinazione dei ricavi ( in caso di controlli, non si genera nemmeno la presunzione di fatturazione, con tutte le conseguenze per la mancata registrazione).

AGIRE PER IL RECUPERO
Qualora le strategie di prevenzione degli insoluti non fossero andate a buon fine, il credito può essere recuperato seguendo il percorso stra-giudiziale, vale a dire senza andare per vie legali. Quali documenti sono necessari per l’intervento in fase stragiudiziale? Per AT Management - che svolge il servizio di recupero crediti in convenzione con ANMVI a favore dei medici veterinari - la fattura dell’avvenuta prestazione “è indispensabile”. La fattura pro-forma dell’intervento stesso non è indispensabile ma diventa necessaria se è l’unico documento producibile. Il preventivo regolarmente firmato dal cliente è “importantee probatorio”. Sono determinanti anche alcuni dati secondari, ma non ovvi come potrebbe sembrare, come le generalità del cliente e i suoi recapiti ed eventuali annotazioni utili sul cliente in relazione alla prestazione effettuata. Per AT Management “Vale il principio che più dati si forniscono e più puntualmente si può procedere”. Nel report periodicamente fornito ad ANMVI da AT Management, in forma anonima e nel rispetto della privacy, emergono casi di recupero non andati a buon fine (“pratica negativa non incassabile”) per carenze documentali o per anzianità del credito.

TEMPISMO
Il diritto per il compenso professionale e per il rimborso delle spese correlate all’opera prestata si prescrive, ai sensi dell’art. 2956 c.c. in tre anni. Ma il mero decorso del tempo non produce l’effetto dell’estinzione automatica del diritto bensì determina il crearsi di una semplice presunzione che potrà essere scongiurata con prova contraria. In altre parole, il professionista non perde mai il diritto al compenso, ma decorso il termine dei tre anni ha l’onere di dimostrare di non essere stato pagato. Anche in questo caso però AT Management è chiara: “La caratteristica principale per un recupero crediti fattibile è la tempestività”, anche per evitare sparizioni, morti, dimenticanze, default del cliente, ecc. una serie di evenienze che i professionisti del recupero crediti conoscono e dalle quali mettono in guardia.