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IN GAZZETTA UFFICIALE

DL Balduzzi, in vigore da oggi le norme veterinarie

DL Balduzzi, in vigore da oggi le norme veterinarie
E' entrato in vigore oggi il Decreto Legge Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute. In vigore le norme su sicurezza alimentare, emergenze veterinarie, farmaci omeopatici e trattamenti veterinari.
Art. 1 - Riordino dell'assistenza territoriale e mobilita' del personale delle aziende sanitarie
Si dà consolidamento legislativo alle regole d'accesso alla specialistica ambulatoriale veterinaria. L'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale (medico, odontoiatra, biologo, chimico, psicologo, medico veterinario) avverrà secondo graduatorie provinciali alle quali sarà consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente la branca in interesse.

Art. 2 - Esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria
Si mette la parola "fine" a dieci anni di proroghe. Gli studi professionali oggi utilizzati per l'intramoenia, in assenza di specifici ed appositi spazi aziendali, dovranno cessare improrogabilmente al 30 novembre 2012. Sperimentazione negli studi privati, tracciabilità nei flussi finanziari. Entro il 31 dicembre 2014 dovranno essere disponibili nelle strutture sanitarie delle Regioni i locali per esercitare la libera professione intramuraria.

Art. 3 - Responsabilita' professionale dell'esercente le professioni sanitarie
Con decreto del Ministero della Salute saranno disciplinati alcuni aspetti relativi all'obbligo di copertura assicurativa che scatterà nell'agosto del 2013. Si tratterà in particolare di attenuare gli effetti della pretesa risarcitoria e introdurre misure a tutela del professionista.

Art. 4 - Dirigenza sanitaria e governo clinico
Dovranno essere garantite misure di pubblicità dei bandi, delle nomine e dei curricula, nonché trasparenza nella valutazione degli aspiranti. La regione nomina i direttori regionali attingendo obbligatoriamente dall'elenco degli idonei. Per gli incarichi di direzione di struttura complessa la selezione è effettuata da una commissione presieduta da tre direttori di struttura complessa nella medesima specialità; i candidati sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale costituito dall'insieme di quelli regionali. Il direttore generale individua il candidato sulla base di una terna predisposta dalla commissione, se non vuole nominare il candidato con il migliore punteggio deve motivarne la scelta. Deve essere garantita piena pubblicità a tutte le procedure e alle motivazioni di nomina sul sito internet dell'azienda. L'incarico di responsabile di struttura semplice è attribuito dal Direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza o del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo.
Il Collegio di direzione deve essere istituito dalle Regioni quale organo dell'Azienda, individuandone la composizione per garantire la partecipazione di tutte le figure professionali.

Art. 8 - Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande
Sono previste sanzioni per l'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonché prodotti di acqua dolce, sfusi o pre-imballati per la vendita diretta (Art. 44 del Regolamento (CE) 1169/2011) senza affiggere il cartello con le informazioni del Ministero della Salute. Sarà un decreto del Ministro della salute a definire dette informazioni. La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento a tremilacinquecento euro.
Sanzioni (da euro 5000 a euro 50.000) anche per violazioni sulla somministrazione di latte crudo. Vietata la somministrazione di latte crudo e crema cruda nell'ambito della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche.
Altre norme di sicurezza alimentare riguardano il riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, cioè quei prodotti che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, si distinguono dagli alimenti di consumo corrente e rispondono a particolari obiettivi nutrizionali.
Vengono infine modificate le attività rientranti nell'ALLEGATO A (Tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali ai sensi del Regolamento (CE) 882/04) del D.vo 194/2008. Dopo la sezione 7 e' aggiunta la Sezione 8, di cui all'Allegato 1 del decreto.

Art. 9 - Disposizioni in materia di emergenze veterinarie
Le nuove Disposizioni stabiliscono che in presenza di malattie infettive e diffusive del bestiame, anche di rilevanza internazionale, che abbiano carattere emergenziale o per le quali non si è proceduto all'eradicazione prescritta dalla normativa dell'Unione Europea, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, diffida la regione interessata ad adottare entro quindici giorni gli atti necessari alla salvaguardia. In mancanza, arriva un Commissario ad acta a spese della Regione.

Art. 13 - Disposizioni in materia di medicinali omeopatici, anche veterinari e di sostanze ad azione ormonica
I medicinali veterinari omeopatici in commercio possono continuare ad essere commercializzati fino al 31 dicembre 2014. La condizione per il mantenimento in commercio è che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto sia presentata una domanda di registrazione semplificata o di autorizzazione. Per i medicinali omeopatici, anche veterinari, presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente.
Non dovrà più essere controfirmata dal medico veterinario la dichiarazione sui trattamenti effettuati sugli animali nei 90 giorni precedenti l'avvio alla macellazione. La controfirma era prevista dall'articolo 15, comma 6, lettera d) del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.

Art. 14 - Razionalizzazione di taluni enti sanitari
In base alla sanatoria, l'Onaosi non potrà più rivendicare crediti né sollecitare ai liberi professionisti le quote degli anni 2003-2006. La Fondazione, però, non restituirà le somme versate durante l'obbligo contributivo.
Soppresso il CoAnAn.

Art. 15 (...)Altre norme sulle prestazioni rese dal Ministero
Si definiscono le tariffe sulle prestazioni a titolo oneroso rese dal Ministero della salute, fra cui attività documentali di carattere veterinario.

Il Decreto Legge resterà in vigore per 60 giorni durante i quali dovrà essere convertito in legge dal Parlamento. In mancanza di conversione in Legge dello Stato decadrà. Il Ministro Renato Balduzzi si è già detto disponibile al confronto parlamentare.

IL TESTO IN GAZZETTA UFFICIALE

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