• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295
SANATORIA

Onaosi, la soluzione del contenzioso nel decreto-Balduzzi

Onaosi, la soluzione del contenzioso nel decreto-Balduzzi
L’Onaosi potrebbe essere presto autorizzata dal Ministero a rinunciare alla riscossione dei crediti risalenti al periodo 2003-2007.

 

Il Ministro della Salute sta per emanare il provvedimento che permette alla Fondazione Onaosi di non avviare le procedure di riscossione coattiva dei crediti. L’autorizzazione alla rinuncia è contenuta in un maxi decreto del Ministro Renato Balduzzi, che contiene misure di razionalizzazione di alcuni enti sanitari.

Misura del contributo obbligatorio durante la fase del contenzioso -  Per il periodo 1 gennaio 2003-21 giugno 2007, la bozza di decreto stabilisce che la misura del contributo obbligatorio alla Fondazione Onaosi, a carico dei sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri e dei veterinari, è determinata forfettariamente per ogni contribuente in 12 euro mensili per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per il 2004, in 10 euro mensili per gli anni 2005 e 2006, nonché in 11 per il 2007. Per il periodo 1 gennaio 2003 – 1 gennaio 2007 la misura del contributo a carico dei sanitari individuati quali nuovi obbligati (tutti gli iscritti agli Ordini dei sanitari) dalla Finanziaria 2003 è anch’essa forfettariamente determinata negli identici importi di cui al primo periodo.

Trattenute, conguaglio o rimborso - Lo stesso decreto prevede, all’articolo 23 (Razionalizzazione di taluni enti sanitari), che le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti di cui al comma 14 per il periodo 1 gennaio 2003 – 21 giugno 2007 sono trattenute dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da versare. Con delibera della Fondazione saranno stabilite la procedura, le modalità e le scadenze per l’eventuale conguaglio o rimborso.

Estinzione dei crediti - Dalla data di entrata in vigore del decreto sono estinti ogni azione o processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi 2003-2007, con compensazione delle spese. L’Onaosi è comunque autorizzato a non avviare le procedure per la riscossione coattiva per crediti di importo inferiore a 600 euro.

Per gli anni successivi al 2007 resta confermato, per la determinazione dei contributi dovuti all’Onaosi, quanto disposto dalla legge 29 novembre 2007, n.222.

Le nuove disposizioni sono contenute nel Decreto legge recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute, presentato in bozza alle Regioni il 24 agosto e martedì scorso al pre-consiglio dei Ministri.

pdfARTICOLO_23_ONAOSI_BOZZA_BALDUZZI.pdf19.51 KB