• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295
GAZZETTA UFFICIALE

In vigore dal 7 agosto il riordino degli Izs

ricercatoreE' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute. Fra questi gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Il provvedimento entrerà in vigore il 7 agosto 2012.  Un Comitato strategico curerà il coordinamento degli Istituti.  DG di "comprovata esperienza" nella sanità pubblica veterinaria.

In base al nuovo decreto (Decreto 28 giugno 2012, n. 106), il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali dovrà essere ispirato a criteri di semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese. Stesse finalità per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, attraverso la loro riduzione, la riduzione degli organismi di analisi e consulenza e la razionalizzazione delle dotazioni organiche "in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilita' non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate".

Consiglio di amministrazione- è l'organismo di indirizzo e verifica ed e' nominato dal Presidente della Regione dove l'istituto ha sede legale; è composto da tre a cinque membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalita' ed esperienza in materia di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della salute e gli altri designati in relazione alle Regioni e Province autonome cui afferiscono gli Istituti.

Direttore generale - assume la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attivita' scientifica. Il direttore generale e' nominato dal Presidente della Regione dove l'Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute ed è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanita' pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Se professore o ricercatore universitario, e' collocato in aspettativa.
Direttore amministrativo e sanitario - Il direttore generale e' coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario.

Statuto e regolamento - Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali che dovranno definire le modalita' gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, il Cda di ciascun Istituto provvederà alla revisione dello statuto e del regolamento.

Comitato di supporto strategico - Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, con decreto del Ministro della salute, e' costituito, presso il Dipartimento per la sanita' veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato presieduto dal Capo del Dipartimento e composto dai Direttori generali degli Istituti, dai Direttori generali delle Direzioni del predetto Dipartimento e dal Direttore generale della programmazione sanitaria.
Alle sedute del Comitato partecipano tre rappresentanti scelti tra le Regioni aventi maggiore estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra le Regioni con minore estensione territoriale. L'incarico di componente del Comitato e' a titolo gratuito. Il Comitato svolge attivita' di supporto strategico ed organizzativo all'azione degli Istituti anche attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e lo sviluppo del ruolo degli Istituti nell'ambito della cooperazione scientifica con l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali.

Disposizioni transitorie - In caso di mancata costituzione degli organi si applicano l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e quanto al Collegio dei revisori dei conti l'articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. In caso di loro impossibilita' di funzionamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4. Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del decreto in vigore dal 7 agosto sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi. Il Comitato istituito, in attuazione dell'articolo 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto ministeriale 6 maggio 2008, e' prorogato fino all'insediamento del Comitato di supporto strategico.

Il Decreto approdato alla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 giugno scorso.

pdfIL_DECRETO_DI_RIORDINO_IN_GAZZETTA_UFFICIALE_-.pdf82.56 KB