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Tariffe, preventivo, RC: gli Articoli 10 e 11

Tariffe, preventivo, RC: gli Articoli 10 e 11
E' composta da 44 articoli l'ultima bozza del decreto liberalizzazioni, che venerdì arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri. Gli articoli 10 e 11 riguardano le tariffe professionali e l'obbligo di comunicazione del preventivo e dell'eventuale polizza di responsabilità civile. Le motivazioni delle misure nella relazione illustrativa degli articoli. Ecco i testi.

E' composta da 44 articoli l'ultima bozza del decreto-liberalizzazioni, che venerdì arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri.Il decreto approntato è "un primo intervento ad ampio raggio che è il frutto della convinzione di dover agire in tutte le direzione, ovunque sia possibile inserire stimoli competitivi. Dunque, è l'inizio di un lavoro, di una politica economica orientata alla crescita".

Gli articoli 10 e 11 riguardano le tariffe professionali e l'obbligo di comunicazione del preventivo e dell'eventuale polizza di responsabilità civile. La bozza non recepisce l'apertura del Ministro Severino a riconsiderare la tariffa di riferimento in sede di liquidazione giudiziale del compenso.

Articolo 10- Tariffe professionali
La bozza prevede che siano " abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime" e punta "a rendere libera la contrattazione tra il professionista e il cliente" sul compenso dovuto, favorendo la concorrenza e portando così vantaggi al consumatore.

Relazione illustrativa- La norma mira a rendere libera la contrattazione tra il professionista e il cliente per quanto riguarda la determinazione del compenso dovuto. A tal fine si procede all'eliminazione delle tariffe professionali. Il sistema che viene implementato si caratterizza per la minor presenza di vincoli nella messa a punto del programma negoziale e, conseguentemente, favorisce lo sviluppo della concorrenza tra i professionisti con l'effetto di avvantaggiare il fruitore della prestazione. L'articolo prevede, anzitutto, l'abrogazione di tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle concernenti la determinazione degli onorari dovuti per l'opera professionale dei notai.
Viene pertanto modificato l'articolo 2233 del codice civile che regola la determinazione giudiziale del compenso per le attività svolte dal professionista. In particolare il primo comma prevede la soppressione del riferimento alle tariffe professionali e stabilisce che il giudice, nel caso in cui il compenso non possa essere determinato secondo gli usi, decide secondo equità e non più previa acquisizione del parere dell'ordine professionale a cui appartiene il professionista.

Articolo 11 -Obbligo di comunicazione del preventivo
Diventa obbligatorio per tutti i professionisti concordare il preventivo scritto ai clienti, come prevede la bozza del decreto legge liberalizzazioni. L'inottemperanza "costituisce illecito disciplinare". Va data informativa sull'assicurazione per i danni. La norma non vale per le attività professionali esercitate nell'ambito del SSN o in rapporto di convenzione con esso.

Relazione illustrativa- La norma si colloca nella prospettiva tracciata dalla eliminazione delle tariffe professionali ed è finalizzata ad accrescere il grado di trasparenza, certezza e affidabilità del rapporto contrattuale sotto il profilo economico. L'obbligo di comunicazione del preventivo accresce la consapevolezza del consumatore che pattuisce il compenso per l'opera intellettuale del professionista e consente una migliore scelta nell'ambito del mercato concorrenziale. Si tratta, d'altra parte, di una soluzione che intensifica gli obblighi di informazione a carico del professionista, assecondando una tendenza già ampiamente affermatasi in ambito comunitario e nazionale. L'articolo prevede l'obbligo per tutti i professionisti di concordare per iscritto con il cliente il preventivo per la prestazione professionale. Si tratta di un obbligo deontologico la cui violazione costituisce illecito disciplinare.
Si prevede, inoltre, che il professionista debba obbligatoriamente informare il cliente dell'esistenza di una copertura assicurativa, della durata della stessa e del massimale, a garanzia della propria capacità di far fronte agli obblighi risarcitori derivanti da eventuali danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale.
Il terzo comma esclude dall'applicabilità del nuovo regime le attività professionali esercitate nell'ambito del SSN o in rapporto di convenzione con esso. Infine si stabilisce che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i codici deontologici dovranno procedere agli opportuni adeguamenti.