Le disposizioni sulle tariffe professionali contenute nella bozza di decreto sulle liberalizzazioni abrogano tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime. E modificano il Codice Civile dove si prevedeva che il giudice potesse determinare il compenso facendo riferimento al parere dell'Ordine. Le disposizioni sulle tariffe professionali contenute nella bozza di decreto sulle liberalizzazioni abrogano tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime. E modificano il Codice Civile dove si prevedeva che il giudice potesse determinare il compenso facendo riferimento al parere dell'Ordine.
Resta valido che la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Si legge nella bozza di decreto: "Al primo comma dell'articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole "le tariffe o" sono soppresse; b) Le parole "sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene." sono sostituite dalle seguenti "secondo equità".
L'Articolo 2233 del Codice Civile ne risulterà pertanto così modificato: Il compenso se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo gli usi, è determinato dal giudice secondo equità.