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CAUDOTOMIA, LE CIRCOLARI SONO “PRIVE DI EFFICACIA”

CAUDOTOMIA, LE CIRCOLARI SONO “PRIVE DI EFFICACIA”
LAV, ENPA e Lega del Cane richiamano l'ENCI "ad attenersi esclusivamente alla normativa vigente in materia di caudotomia". Ciò in virtù delle  "attività di rilevanza pubblica" dell'Ente, ma soprattutto della "efficacia prioritaria" della normativa nazionale ed internazionale "su qualunque altro atto di natura subordinata, comprese eventuali note ministeriali difformi dai contenuti normativi vigenti". LAV, ENPA e Lega del Cane richiamano l'ENCI, "ad attenersi esclusivamente alla normativa vigente in materia di caudotomia". Ciò in virtù delle sue "attività di rilevanza pubblica", ma soprattutto della "efficacia prioritaria" della normativa nazionale ed internazionale ratificata "su qualunque altro atto di natura subordinata, ivi comprese eventuali note ministeriali difformi dai contenuti normativi vigenti".

La lettera firmata il 13 giugno dai Presidenti Felicetti, Rocchi e Rossi fa seguito alla precisazione comparsa sul sito dell'Ente Nazionale di Cinofilia Italiana l'8 giugno scorso, con la quale il Presidente Francesco Balducci confermava di attenersi alle indicazioni tecniche del Ministro Ferruccio Fazio sulle eccezioni possibili al divieto di caudotomia e alle precisazioni della Direzione Generale di Sanità Animale sulla decorrenza del divieto di commercializzazione ed esposizione di cani sottoposti ad amputazione della coda.

Le tre Associazioni protezionistiche, richiamando il TAR del Lazio secondo il quale "le circolari interpretative sono prive di efficacia vincolante", considerano ininfluenti- tanto le indicazioni del Ministro che le successive precisazioni della DGSA - ai fini dell'applicazione del divieto "in termini generali e senza alcun tipo di eccezione" di eseguire interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, "nonché la vendita, la commercializzazione e l'esposizione di cani sottoposti a tali interventi chirurgici".

La nota della DGSA, nella parte in cui introduce arbitrariamente limiti temporali ai divieti attualmente cogenti, non previsti ne dall'Ordinanza 22 marzo 2011 nè dalle norme nazionali ed internazionali " può considerarsi un ‘tamquam non esset' - si legge nella lettera- ovvero certamente inidonea a legittimare condotte altrimenti vietate e sanzionate".

Ricordando infine il parere scientifico del Centro di Referenza Nazionale sul Benessere Animale e l'articolo 544 ter del Codice Penale (Maltrattamento di animali), LAV, ENPA e Lega del Cane " si riservano di coinvolgere in caso di violazione della normativa vigente e anche ai sensi dell'articolo 6 della predetta Ordinanza, le competenti Autorità giudiziarie".

Allegati
pdf LA LETTERA INVIATA AL PRESIDENTE BALDUCCI.pdf