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ANIMALE DA COMPAGNIA, DEFINIZIONE DI LEGGE

ANIMALE DA COMPAGNIA, DEFINIZIONE DI LEGGE
Nel puntualizzare le disposizioni applicative della Legge 201/2010, il Ministro della Salute ha chiarito cosa debba intendersi per "animale da compagnia" a rigor di Convenzione Europea. Ricompresi nella tutela generale anche i cani che non rientrerebbero nella definizione. I cani a disposizione delle Forze Armate e di Polizia, della Protezione Civile, dei Vigili del fuoco rientrano nelle norme di tutela generale della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia.

Lo precisa il Ministro della Salute in una nota esplicativa sull'applicazione della Legge 201/2010, che ha ratificato la Convenzione di Strasburgo ed è in vigore dal 4 dicembre 2010. La nota fornisce, in particolare, "indicazioni tecniche sul trattamento dei cani impiegati in talune attività".

Nell'attuare la Convenzione si intende per animale da compagnia "ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia".

Per quanto riguarda i cani a disposizione delle Forze Armate e di Polizia, della Protezione Civile, dei Vigili del fuoco "e degli altri soggetti che svolgono un servizio pubblico di pronto intervento e soccorso e che - in ragione della attività in cui sono impiegati non rientrerebbero nella richiamata definizione", la nota del Ministro chiarisce che "godono delle norme di tutela generale della Convenzione stessa".