Con il Regolamento Europeo n. 16/2011, la Commissione Europea ha fissato le regole di applicazione del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi. Il provvedimento stabilisce le regole per consentire alla rete RASFF di funzionare correttamente nei casi in cui è identificato un rischio e garantire uno scambio di informazioni efficiente tra gli Stati membri.
Con il Regolamento Europeo n. 16/2011 del 10 gennaio 2011, la Commissione Europea ha fissato le regole di applicazione del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi. Il provvedimento stabilisce le regole per consentire alla rete RASFF di funzionare correttamente sia nei casi in cui è identificato un "grave rischio", sia nei casi in cui il rischio riscontrato è meno grave o meno urgente, ma è necessario uno scambio di informazioni efficiente tra i membri della rete del RASFF.
Per garantire il funzionamento efficace del RASFF, vengono definite le prescrizioni relative alla procedura di trasmissione dei diversi tipi di notifiche (di allarme, di informazione e di respingimento alla frontiera), nonché di modifica o di ritiro delle stesse.
Inoltre, il Regolamento stabilisce le regole comuni relative ai compiti dei "punti di contatto", che agevolano la trasmissione rapida delle notifiche ad un'autorità competente in un paese membro. A norma del regolamento (CE) n. 178/2002, infatti, la Commissione, gli Stati membri e l'EFSA hanno designato dei punti di contatto che rappresentano i membri della rete affinché la comunicazione sia corretta e rapida. Per evitare possibili errori nella trasmissione delle notifiche è opportuno che esista un solo punto di contatto designato per ciascun membro della rete.
Per assicurare l'informazione ai cittadini, la Commissione Europea pubblica una sintesi di tutte le notifiche di allarme, di informazione e di respingimento alla frontiera recante informazioni sulla classificazione e sullo stato della notifica, sui prodotti e sui rischi identificati, sul paese d'origine, sui paesi in cui i prodotti sono stati distribuiti, sul membro notificante della rete, sulla base della notifica e sugli interventi eseguiti.