Recenti comunicazioni rivolte da alcune ditte farmaceutiche ai loro clienti si sono prestate ad equivoci sulla corretta interpretazione del decreto 28 luglio 2009 che disciplina l'utilizzo e la detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario (il 4 ottobre scorso è scaduto l'anno di tempo che il decreto dava alle industrie farmaceutiche per l'aggiornamento dei foglietti illustrativi).
Una nota di chiarimento della FNOVI ristabilisce la corretta lettura del decreto in questione: le comunicazioni aziendali sono state interpretate come finalizzate alla sospensione della commercializzazione di alcuni medicinali a figure diverse dal veterinario. Si tratta, precisa la FNOVI di una interpretazione "manifestamente errata" dell'art. 2 paragrafo a) del decreto 28 luglio 2009.
La confusione si è generata in particolare laddove il decreto nell'elencare le tipologie di medicinali, tra gli altri indica gli "abortivi, nel caso in cui vengano somministrati con finalita' abortive".
"La dicitura di legge è chiara- precisa la FNOVI- e si rifà esclusivamente alla finalità per la quale il farmaco viene usato, di fatto non vietandone in alcun modo la commercializzazione e/o l'uso se legittimi, a figure non veterinarie, in caso di acquisto correttamente ricettato per finalità diverse da quella abortiva".
"Onde non creare ulteriore confusione e difficoltà applicative in merito ad una normativa già di per sè di difficilissima gestione- conclude la Federazione- e per non annullarne gli obiettivi, che sono sì di uso prudente del farmaco, ma affidandone, in questo caso, alla competenza e alla professionalità del veterinario la valutazione, si auspica un chiarimento dell'industria ai propri clienti che ne consenta il totale rispetto".
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