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NEGATA L'INDENNITA’ AL PADRE LIBERO PROFESSIONISTA

NEGATA L'INDENNITA’ AL PADRE LIBERO PROFESSIONISTA
Il padre, libero professionista non ha diritto di percepire, al posto della madre biologica, l'indennità di maternità. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 285 di ieri. La decisione poggia sulla considerazione che la tutela da accordare a madre e padre è senz'altro diversa.

Il padre libero professionista non ha diritto di percepire, al posto della madre biologica, l'indennità di maternità. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 285 di ieri , ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, sollevata dalla Corte d'appello di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.


La decisione poggia sulla considerazione che la tutela da accordare a madre e padre è senz'altro diversa. Ciò perché, ha chiarito il Collegio, nel primo caso oltre al benessere del minore va tenuto in considerazione anche quello della mamma. Infatti, si legge in sentenza, dalle norme "risulta evidente che la posizione del padre naturale dipendente non è, come invece erroneamente sostenuto dalla Corte rimettente, assimilabile a quella della madre, potendo il primo godere del periodo di astensione dal lavoro e della relativa indennità solo in casi eccezionali e ciò proprio in ragione della diversa posizione che il padre e la madre rivestono in relazione alla filiazione biologica".

Nel caso di specie, alla tutela del nascituro si accompagna, appunto, "quella della salute della madre", alla quale è finalizzato il riconoscimento del congedo obbligatorio e della collegata indennità. (fonte: cassazione.net)

Allegati
pdf LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.pdf