L'esercizio in forma associata di una professione liberale è soggetta all'Irap. La Cassazione è tornata sul contenzioso fiscale sull' Imposta regionale sulle attività produttive e con una sentenza del 15 giugno scorso ha sancito che lo studio associato è idoneo a far presumere l'esistenza di una organizzazione "autonoma", ovvero del presupposto impositivo.
Per organizzazione "autonoma" il Fisco intende una organizzazione che produce un reddito che non è esclusivamente frutto delle singole capacità del professionista, ma che è in grado, per come è strutturata ed organizzata, di essere di per sé produttiva. In particolare, per la Cassazione in una associazione professionale il reddito deriva "dalla reciproca collaborazione e competenze, ovvero dalla sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze".
I proventi dello studio associato vanno quindi assoggettati ad Irap.
La sentenza è destinata a far discutere, perchè in contrasto con altri precedenti giurisprudenziali sempre della Suprema Corte, riconoscendo per gli studi associati una incidenza marginale dell'aspetto organizzativo e quindi una prevalenza della componente intellettuale-professionale, quella componente che distingue le professioni dall'impresa e sulla quale fanno leva i ricorsi dei liberi professionisti.