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FARMACO OMEOPATICO: DIRITTO A PRIMA SCELTA

FARMACO OMEOPATICO: DIRITTO A PRIMA SCELTA
In campo omeopatico, il Ministero della Salute riconosce al veterinario la valutazione del rimedio più appropriato, da somministrare sotto la sua responsabilità. E' il Codice del Farmaco Veterinario a riconoscere alla medicina omeopatica il diritto alla dignità di prima scelta terapeutica. Uso a cascata fino al farmaco omeopatico umano senza mai passare da nessun farmaco allopatico. Il Decreto Legislativo 193/2006 riconosce alla medicina omeopatica il diritto alla dignità di prima scelta terapeutica. In particolare, nell'uso a cascata, l' art. 23 (Uso in deroga dei medicinali omeopatici veterinari) consente che la scelta terapeutica venga indirizzata all'impiego di medicinali omeopatici veterinari nonostante la presenza di medicinali veterinari allopatici già autorizzati.

Queste puntualizzazioni rese dal Ministero della Salute nell'ambito dei lavori del tavolo sull'uso in deroga rappresentano una svolta di rilievo per la figura del veterinario omeopata al quale viene conferita la competenza della valutazione, caso per caso, secondo i principi ispiratori della medicina omeopatica, del rimedio ritenuto più appropriato da somministrare sotto la sua responsabilità.

"Il passaggio che permette di evitare il farmaco allopatico veterinario - chiarisce una nota della Fnovi in proposito- consentirebbe dunque alla medicina omeopatica di seguire l'uso a cascata fino al farmaco omeopatico umano senza mai passare da nessun farmaco allopatico".

Per quanto attiene ai tempi di sospensione, il tempo di attesa è ridotto a zero ogniqualvolta viene impiegato un medicinale veterinario omeopatico ( i cui principi attivi sono inclusi nella Tabella I del Regolamento (UE) n. 37/2010 - Elenco delle sostanze farmacologicamente attive e loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui) con la dicitura "LMR non richiesto".

Negli altri casi, quelli non disciplinati dall'articolo 23 comma 1, il Ministero chiarisce invece che stante l'attuale impianto normativo "è consentito l'uso di medicinali veterinari omeopatici per animali destinati alla produzione di alimenti, applicando la deroga prevista dall'articolo 11 (Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti) con i tempi di attesa previsti dal comma 2 del medesimo articolo, in questo caso la prescrizione deve essere effettuata con la ricetta in triplice copia."