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CASSAZIONE, L’ONORARIO LO STABILISCE IL GIUDICE

CASSAZIONE, L’ONORARIO LO STABILISCE IL GIUDICE
La liquidazione degli onorari professionali rientra nella valutazione discrezionale del giudice. Lo dice la Cassazione che puntualizza: quando il professionista non ha pattuito accordi economici con il cliente o non è in grado di dimostrarli, gli spetta il minimo tariffario. Il minimo della tariffa al professionista che non è in grado di provare gli accordi economici pattuiti con il cliente, in cui viene stabilito un diverso compenso.. È quanto si evince da una sentenza depositata dalla Corte di cassazione lo scorso 13 gennaio 2010 relativa ad un avvocato.

Non solo: i giudici hanno anche l'ultima parola. Per la Suprema Corte, infatti:"la liquidazione degli onorari professionali rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito, la cui determinazione, se adeguatamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità".

In particolare il Collegio, nel respingere il ricorso di un avvocato che chiedeva un compenso maggiore, ha condiviso la decisione della Corte d'Appello secondo cui "in difetto di accordo fra difensore e cliente sul compenso, al professionista spetta il minimo di tariffa, rimanendo escluso che possa essere richiesto e dovuto dal cliente un compenso in ammontare compreso nella forbice tra il minimo e il massimo della tariffa, ma superiore al minimo".

Allegati
pdf LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.pdf