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TAGLIO CODE, IL DDL TORNA IN COMMISSIONE

TAGLIO CODE, IL DDL TORNA IN COMMISSIONE
Non proseguirà in Aula il dibattito sul taglio non terapeutico della coda: necessario un approfondimento sul tema. La Camera rimanda in Commissione Giustizia il Ddl di ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. La Camera, con votazione nominale elettronica senza registrazione dei nomi, ha approvato il rinvio in Commissione Giustizia del Ddl di ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.

Sull'emendamento 3.8 dell'On Stefano Stefani l'Aula ha interrotto il dibattito e richiesto approfondimenti.

Non proseguirà quindi in Transatlantico il dibattito sul taglio non terapeutico della coda del cane, che ieri ha visto esponenti di maggioranza e opposizione divisi sulle eccezioni al divieto di amputazione della coda dei "cani allevati a scopo venatorio". L'emendamento, argomentato ieri in Aula dallo stesso proponente, è stato sottoscritto anche dai deputati Luciano Rossi, De Angelis, Romele, Nola, Biava, Raisi e Compagnoni.

Quella dell'On Stefani non è l'unica proposta emendativa in materia di mutilazioni. Con nuova formulazione le Commissioni hanno proposto un emendamento che dice che "la punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale ovvero per i casi stabiliti da apposito regolamento". Il regolamento, secondo la proposta delle Commissioni, sarebbe stabilito con decreto del ministero della salute.

Il Ddl del Governo è approdato in Aula significativamente emendato proprio all'articolo 3, dove il recepimento della Convenzione va ad incidere sul reato di maltrattamento penale e sulle relative sanzioni. Il testo è infatti arrivato in Transatlantico con la seguente formulazione dell'articolo 3:

A.C. 2836-A - Articolo 3 ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
ART. 3. (Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 544-bis, le parole: « per crudeltà o » sono soppresse;
b) l'articolo 544-ter è sostituito dal seguente: « ART. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie, a comportamenti, a fatiche o a lavori non sopportabili per le sue caratteristiche etologiche, o somministra ad un animale sostanze stupefacenti o vietate ovvero lo sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute è punito con la reclusione da tre a quindici mesi o con la multa da euro 3.000 a euro 18.000.
La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque sottopone un animale al taglio o all'amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici. Le pene sono aumentate della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'intervento chirurgico non terapeutico è eseguito da un medico veterinario per impedire la riproduzione dell'animale, per ragioni di medicina veterinaria ovvero nell'interesse dell'animale medesimo ».

PROPOSTE EMENDATIVE IN AULA NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE