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ACCERTAMENTO: NON BASTA LO STUDIO DI SETTORE

ACCERTAMENTO: NON BASTA LO STUDIO DI SETTORE
Gli studi di settore non bastano a sorreggere la motivazione di un avviso di accertamento. Uno strumento presuntivo, come sono gli studi, deve essere accompagnato anche da altri dati sulla posizione fiscale complessiva del contribuente.

La Ctr (Commissione tributaria regionale) della Campania con sentenza 311 del 6 ottobre ha accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso agli avvisi di rettifica del suo reddito di impresa per gli anni 2000 e 2002, basati unicamente sui calcoli degli studi di settore.

Secondo la Ctr, infatti, come espresso nella sentenza, gli studi di settore non bastano, da soli, a sorreggere la motivazione di un avviso di accertamento. Perchè l'accertamento di un maggior reddito d'impresa possa resistere al vaglio delle commissioni tributarie è necessario, infatti, che lo strumento presuntivo, rappresentato dalle stime parametriche di Gerico, sia corroborato anche dal richiamo ad altri dati o elementi acquisiti dall'ufficio delle imposte in ordine alla posizione fiscale complessiva del contribuente.


I giudici affermano, infatti, che gli studi di settore, pur costituendo un ausilio tecnico ed un supporto razionale che il legislatore ha ritenuto di offrire all'amministrazione finanziaria per un più efficace contrasto all'evasione fiscale, non possono però assurgere;" .. a criterio automatico di determinazione del reddito prescindendo dalla reale capacità contributiva del soggetto passivo verificato". A supporto di questa chiara affermazione, cruciale per l'esito dell'intero giudicato, i magistrati campani si sono richiamati alla sentenza della Cassazione 19161/2003. (ItaliaOggi,1 novembre 2008)