• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31326

IRAP: L'ASSOCIATO PAGA SU TUTTO

IRAP: L'ASSOCIATO PAGA SU TUTTO
Il professionista che fa parte di uno studio associato deve pagare l'IRAP anche sulle attività diverse da quelle svolte in forma associata e anche se di fatto non ha collaboratori. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19138 del 10 luglio 2008

La Corte di Cassazione, con sentenza del 10 luglio 2008, n. 19138, ha accolto il ricorso del fisco dando torto ad un professionista che faceva parte di uno studio associato ma che riteneva di non dover pagare l'IRAP almeno in relazione a una seconda attività, estranea rispetto a quella svolta in forma associata, che sosteneva di svolgere interamente per conto suo senza collaboratori.

La Cassazione ha quindi stabilito che il professionista che fa parte di uno studio associato deve pagare l'IRAP anche sulle attività diverse da quelle svolte in forma associata e anche se, di fatto, non ha collaboratori. Per evitare l'imposta, infatti, il professionista dovrebbe dimostrare di non fruire in nessun modo dei benefici organizzativi dell'organozzazione associativa che vanno dall'essere sostituito dal collega in caso di impedimento, all'uso della segretaria comune, alla possibilità di conferenze e colloqui professionali.

Allegati
pdf LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULL'IRAP.pdf