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DIVIETO DI ORMONI NELLE PRODUZIONI ANIMALI

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La Commissione Igiene e Sanità del Senato si è espressa a favore dello Schema di decreto legislativo "Modifica del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali" , condividendo la relazione della Sen Rossa ( ULIVO). La senatrice si è soffermata sull'estensione dell'ambito di applicazione dei divieti di cui all'articolo 3 e all'articolo 10 del decreto legislativo n. 158 a qualsiasi altra sostanza avente effetto anabolizzante. Nel testo in vigore, i divieti sono posti con esclusivo riferimento ad alcune sostanze ad azione ormonica o tireostatica ed a quelle beta-agoniste, mentre la relazione illustrativa dello schema osserva che con l'estensione del campo di applicazione dei divieti si ripristinano prescrizioni già poste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Dopo aver sottolineato che dette prescrizioni sono essenziali al sistema di controllo nazionale sul divieto di utilizzazione di sostanze pericolose per la salute umana, la relatrice ha ricordato che i divieti riguardano: la somministrazione delle sostanze in oggetto agli animali d'azienda ed agli animali d'acquacoltura; la detenzione in un'azienda, escluse quelle sotto controllo ufficiale, di animali d'azienda e di acquacoltura che contengano le sostanze o nei quali sia stata costatata la presenza delle stesse; l'immissione sul mercato, la macellazione o la trasformazione degli animali o delle relative carni rientranti nella suddetta fattispecie; la detenzione, nelle aziende in cui si allevano animali, dei medicinali contenenti le sostanze in oggetto; l'importazione di animali d'azienda o d'acquacoltura cui siano stati somministrati le sostanze o i prodotti contenenti le stesse; l'importazione delle carni o dei prodotti ottenuti dagli animali rientranti nella precedente fattispecie. La relatrice ha infine concluso che l'allegato II al decreto legislativo n. 158, nell'attuale versione, non è del tutto conforme al corrispondente allegato alla direttiva 96/23/CE del Consiglio.