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DDL MASTELLA: IL COMPENSO SIA “CONSENSUALE”

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L’articolo 2 del Disegno di Legge Delega del Ministro Mastella stabilisce i principi e criteri generali di disciplina delle professioni intellettuali. In materia di tariffe professionali, il testo recepisce in toto il Decreto Bersani ( che, vale la pena di ricordare, non vieta la fissazione di tariffe, ma ne vieta l’imposizione obbligatoria). Il principio introdotto dal Dicastero dello Sviluppo Economico è quello della libera negoziazione fra le parti. Pertanto anche la riforma delle professioni -per la quale il Governo chiede la delega al Parlamento -insiste sulla necessità di “ prevedere che il corrispettivo della prestazione sia consensualmente determinato tra le parti, anche pattuendo compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e garantire il diritto del cliente alla preventiva conoscenza del corrispettivo. A questo punto, però interviene il seguente passaggio: se la preventiva concoscenza e consensualità non sono possibili, il cliente ha comunque diritto “ all’indicazione di una somma individuata nel minimo e nel massimo”. Inoltre, bisognerà prevedere, a tutela del cliente, “ l' individuazione generale di limiti massimi dei corrispettivi per ciascuna prestazione".Insomma, le tariffe rappresentano un indispensabile riferimento negoziale. A questo si lega l’ articolo 2233 del Codice Civile sul compenso nelle professioni intellettuali, "inviolato" dal Decreto-Bersani: "Il compenso se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (ora consiglio dell'Ordine) a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione". E il decoro della professione rientra nelle prerogative del Codice deontologico e del potere disciplinare che il Ddl –Mastella continua a riconoscere agli ordini professionali.