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DEONTOLOGIA E NUOVI POTERI DISCIPLINARI

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La FNOVI si è impegnata nei confronti dell’Antitrust a “portare all’attenzione dell’Autorità l’intero schema di nuovo codice deontologico che verrà approvato dal Consiglio Nazionale entro il 20 dicembre 2006”. Il nuovo testo recepisce le indicazioni del Decreto Bersani in materia di tariffe e di pubblicità sanitaria. Nel frattempo, indicazioni generali di principio sulla deontologia professionale, e sulla conseguente portata disciplinare assegnata agli Ordini, vengono dal disegno di legge delega del Ministro della Giustizia. Le finalità di un Codice sono le seguenti (art. 7 del Ddl Mastella): 1.garantire la libera scelta da parte dell’utente e il suo affidamento, 2. il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un’adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse; 3tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio; 4garantire la credibilità della professione;5 garantire la concorrenza; 6stabilire che la violazione dei principi in materia di pubblicità possa essere fonte di responsabilità disciplinare. Quanto al potere disciplinare sugli iscritti, la Riforma Mastella prevede che a) sia esercitato da organi nazionali e territoriali, distinti dagli organi di gestione e strutturati in modo da assicurare adeguata rappresentatività, anche per sezioni, imparzialità ed indipendenza, composti non soltanto da professionisti iscritti nel relativo albo; b) che in sede locale solo alcuni dei componenti delle commissioni disciplinari appartengano allo stesso ordine territoriale cui è iscritto l'incolpato, con la possibilità di costituire commissioni regionali o interregionali ovvero di spostare la competenza territoriale a conoscere del procedimento disciplinare; c) prevedere specifiche regole per la titolarità e l'esercizio dell'azione disciplinare e per la celere conclusione del procedimento, in coerenza con i principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto procedimento; d) consentire l'impugnazione avanti gli organi centrali o comunque innanzi ad organi giurisdizionali e l'esperibilità del successivo ricorso per cassazione; e) prevedere l’esercizio, in via sostitutiva per i casi d’inerzia, della azione disciplinare da parte del Ministro competente alla vigilanza, o di suo delegato, o del pubblico ministero, se non titolare dell’azione disciplinare;f) individuare gli illeciti disciplinari nel mancato rispetto delle leggi e del codice deontologico, nell’omesso aggiornamento della formazione professionale, nei comportamenti pregiudizievoli per il cliente o contrari alla credibilità e al decoro della professione; g) individuare le sanzioni applicabili secondo una graduazione correlata alla gravità e/o alla reiterazione dell’illecito, cioè dal semplice richiamo alla cancellazione dall’albo; h) prevedere che, in caso di illecito commesso dal professionista socio, gli effetti sanzionatori gravino anche sulla società e sui professionisti titolari di cariche sociali; prevedere il modo in cui incidono gli effetti sanzionatori nel caso di società costituite da professionisti appartenenti a categorie diverse, attenendosi al criterio della prevalente attività prestata fra quelle multidisciplinari, fatta comunque salva la responsabilità per i professionisti titolari di cariche sociali; i) prevedere ipotesi eccezionali di sospensione cautelare limitata nel tempo.