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ANTITRUST, IL TESTO DELL’ISTRUTTORIA

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“Le disposizioni del codice deontologico dei medici veterinari “restringono l'autonomia dei veterinari sia nella fissazione del prezzo delle prestazioni professionali che nell'attività pubblicitaria”. Lo sostiene Antonio Catricalà, Presidente dell’Antitrust, nel provvedimento n. 15451 contro l’Ordine dei Veterinari di Torino e pubblicato integralmente al sito dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’Antitrust, nella riunione del 24 maggio 2006, ha deliberato l'avvio di un'istruttoria nei confronti della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani e dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino per accertare l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza. Il procedimento dovrà concludersi entro il 30 aprile 2007. Secondo l'Autorità le disposizioni contenute nel codice deontologico dei medici veterinari restringono l'autonomia dei veterinari sia nella fissazione del prezzo delle prestazioni professionali che nell'attività pubblicitaria relativa alle prestazioni stesse. In particolare, le tariffe minime adottate dall'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino, obbligatorie in base al codice deontologico, puntano ad uniformare il livello dei prezzi dei servizi professionali da parte dei veterinari. Le disposizioni impediscono dunque agli utenti di beneficiare di prestazioni a prezzi pi convenienti di quelli fissati, sanzionando gli iscritti che non applicano le tariffe stabilite. Per l'Autorità si tratta di condotte che appaiono lesive della concorrenza perchè non consentono al professionista di gestire la pi importante variabile del proprio comportamento concorrenziale, rappresentata appunto dal prezzo. Anche i limiti alla pubblicità, per quanto adottati in applicazione di una legge nazionale, violano la concorrenza tra professionisti ostacolando il diffondersi di informazioni rilevanti per consentire scelte consapevoli da parte dei fruitori dei servizi. L'Autorità ricorda in proposito che in presenza di comportamenti di imprese in contrasto con gli articoli 81 e 82 del Trattato CE, imposti o favoriti da una normativa nazionale che ne legittima o rafforza gli effetti, un'autorit nazionale di concorrenza ha l'obbligo di disapplicare tale normativa nazionale.