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Da quanto enunciato deriva che l’assolvimento dell’obbligo di versamento della tassa di opinamento ha natura di condizione sospensiva ai fini dell’ottenimento di quanto richiesto all’Ordine il quale può legittimamente rifiutarsi di rilasciare all’iscritto la parcella vistata se questi non versi quanto dovuto”.Inoltre, “ mancato pagamento della tassa di opinamento è in contrasto con il dovere di corrispondere i contributi dovuti agli organi ordinistici, non realizzando detta condotta soltanto un inadempimento di carattere monetario ma anche una specifica inosservanza, da parte dell’iscritto, dei provvedimenti del Consiglio Direttivo dell’Ordine”. La FNOVI precisa inoltre che i Consigli Direttivi degli Ordini, nell’opinare le parcelle, “non possono entrare nel merito della prestazione stessa, vale a dire: se la prestazione è stata eseguita correttamente o meno, se la prestazione è stata realmente eseguita o, se al contrario, la prestazione professionale non è mai stata effettuata. Il Consiglio Direttivo, non avendo la titolarità per eseguire tale indagine, basa la propria valutazione esclusivamente sulle dichiarazioni fornite e firmate dal professionista il quale, pertanto, si assume integralmente la responsabilità per la esatta rispondenza dei dati forniti al Consiglio Direttivo circa le prestazioni effettuate e gli importi esposti”.