L’ ordinanza dell'11 febbraio 2006, emanata dal ministro Storace all’arrivo dell’influenza aviaria nel nostro Paese, ammette deroghe per lo spostamento del pollame e dei prodotti di origine animale appartenenti alle specie sensibili , predeterminandone condizioni e presupposti da assoggettare alla preventiva verifica da parte delle autorita' sanitarie e dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie. Tali deroghe sono state introdotte con Ordinanza 14 febbraio 2006, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale ( Ordinanza 14 febbraio 2006 - Integrazione all'ordinanza dell'11 febbraio 2006, relativa a misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicita' negli uccelli selvatici -(GU n. 57 del 9-3-2006) e diramata con urgenza alle autorità sanitarie di controllo. Alla precedente ordinanza vengono aggiunti quattro nuovi articoli: l’ articolo 7 che contiene deroghe per il pollame e pulcini di un giorno l’articolo 8 che riguarda le deroghe per le uova da cova all'interno e all’esterno della zona di protezione, l’articolo 9 sulle deroghe per carne, carne macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame e l’articolo 10 sul trasporto e utilizzo di taluni sottoprodotti di origine animale.
Sempre sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato anche il terzo aggiornamento delle zone di protezione e sorveglianza istituite nel nostro Paese per casi di influenza aviaria ad alta patogenicita' negli uccelli selvatici. Le prove eseguite dal Centro di referenza di Padova su un cigno, localita' Toruccio, comune di Giovinazzo (Bari); quattro cigni, localita' Pietrarossa, comune di Mineo (Catania); un gallo sultano e una poiana, via Messina, comune di Catania; un germano reale, localita' Cerreto, comune di Panicale (Perugia); hanno dato esito positivo al virus dell'influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicita' e reso necessarie intergrazioni all’elenco delle zone H5N1 in Italia. Considerato invece che i campioni appartenenti al cigno selvatico ritrovato morto in localita' Pellaro, comune di Reggio Calabria, hanno dato esito negativo per la ricerca del virus H5N1 il comune di Reggio Calabria non è più zona di restrizione. In base a questo terzo aggiornamento le aree del nostro Paese in cui sono istituite zone di protezione e sorveglianza sono: Sezione A: regioni: Calabria, Puglia, Sicilia, Umbria. Sezione B: provincia di Vibo Valentia: comune di Pizzo Calabro; provincia di Taranto: comune di Manduria; provincia di Catania: comuni di Giarre, Mascali, Mineo e Catania; provinca di Siracusa: comune di Marina di Melilli; provincia di Lecce: comune di Torre San Giovanni, Ugento e Vernole; provincia di Foggia: comune di Rodi Garganico; provincia di Bari: comune di Giovinazzo; provincia di Perugia: comune di Panicale.