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DALLO ZOO AL GIARDINO ZOOLOGICO

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Il Ministero dell'Ambiente ha sospeso la scadenza stabilita al 17 novembre di quest'anno per la presentazione della richiesta di autorizzazione alla regolare attività da parte dei titolari delle strutture di accoglienza e custodia degli animali selvatici, i nuovi giardini zoologici. La data era stata stabilita dal Dlgs 73/2005 di attuazione della direttiva 1999/22/Ce relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici ma è stata sospesa da un decreto ministeriale del 18 gennaio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali. Viene quindi cancellato l’ obbligo per i gestori di avviare le richieste di licenza d esercizio, entro 180 giorni dall’ entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva. Era lo stesso provvedimento che concedeva al Ministero di apportare modifiche in caso di difficile applicazione della legge. Intanto è in via di redazione al Ministero dell’ Ambiente il registro aggiornato dei giardini zoologici italiani, che corrispondono a precisi requisiti di benessere e tutela delle specie selvatiche, uno dei capisaldi della legge di trasposizione nel nostro ordinamento della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, che riordina la materia della custodia sostenibile delle specie. A cominciare dalla definizione di giardino zoologico. Secondo il decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata, avente carattere permanente e territorialmente stabile, aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che esponga e mantenga animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattivita', con l’ esclusione dei circhi, dei negozi di animali e delle strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca. Il provvedimento stabilisce i requisiti che lo zoo deve rispettare per essere conforme alla legge: partecipare a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero, da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie; collaborare a programmi di formazione nelle tecniche di conservazione delle specie o scambiare, con altri giardini zoologici o istituzioni operanti nel settore, informazioni sulla conservazione, sull' allevamento; sul ripopolamento o sulla reintroduzione delle specie nell'ambiente naturale; promuovere ed attuare programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di conservazione della biodiversita', fornendo specifiche informazioni sulle specie esposte, sui loro habitat naturali, sulle possibilita' ed i tentativi effettuati o pianificati per il loro reinserimento in natura, nonche' sulle problematiche di conservazione. Dovranno inoltre operare per rinnovare ed arricchire la popolazione etnica degli animali custoditi attraverso piani di scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione genetica. Gli animali saranno ospitati in condizioni volte a assicurare il loro benessere ed a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo ad arricchire in modo appropriato l'ambiente delle aree di custodia e attuando un programma articolato di trattamenti veterinari, preventivi e curativi, e fornendo una corretta alimentazione; ma adottando al tempo stesso misure idonee a impedire la fuga degli animali, anche per evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e per impedire il diffondersi di specie alloctone. Il nuovo decreto modifica dunque la scadenza per la richiesta di concessioni per i giardini zoologici, che deve essere rilasciata dal Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, competenti nel disporre la chiusura delle strutture che non sono in possesso della necessaria licenza o nel revocarla qualora la struttura presenti irregolarita o la mancanza dei requisiti di legge. In caso di chiusura al pubblico, in tutto o in parte, di una struttura, spetta al Ministero dell'ambiente accertare che gli animali siano mantenuti in condizioni conformi oppure siano trasferiti, entro diciotto mesi dall'adozione del provvedimento che dispone la chiusura, in altra struttura adeguata. E spetta sempre al Ministero dell Ambiente, tramite il Corpo forestale dello Stato e medici veterinari, zoologi e esperti di comprovata competenza, svolgere l'attivita' di controllo connessa all'applicazione della legge con cadenza almeno annuale.(ANSA).