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TOTALIZZAZIONE,REGOLE VALIDE DAL 3 MARZO

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Entreranno in vigore dal 3 marzo 2006 le Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. (GU n. 39 del 16-2-2006). Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria e' data facolta' di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tale facoltà può essere esercitata a condizione che: a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e possa far valere un'anzianita' contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'eta' anagrafica, abbia accumulato un'anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni; b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di eta' ed anzianita' contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. La totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facolta' di totalizzazione. La totalizzazione dei periodi assicurativi e' conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo e', ovvero e' stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento e' determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base di specifici parametri stabiliti dal Decreto Legislativo all’articolo 4. La facolta' di totalizzazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.