Lo schema di decreto legislativo approvato in settimana dalla Commissione Affari Sociali recepisce la direttiva 2003/74/CE del 22 settembre 2003, che trova origine nelle conclusioni delle ricerche scientifiche effettuate in sede comunitaria in ordine all'uso di alcune sostanze ormonali in campo zootecnico. Si tratta in particolare di sei sostanze: estradiolo-17B, testosterone, progesterone, acetato di trembolone zeranol e acetato di melengestrolo, che possono determinare effetti particolarmente nocivi per la salute umana. Lo schema di decreto legislativo, composto da 34 articoli e 5 allegati, attua la direttiva comunitaria dando luogo ad un'integrale riforma della disciplina recata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, del quale si dispone l'abrogazione (articolo 35).
Le principali novità introdotte dal provvedimento sono state illustrate in Commissione dall’On Gianni Mancuso e riguardano: il divieto di somministrazione, a tutte le specie di animali, di tireostatici, stilbene e derivati dello stilbene; il divieto di somministrazione di estradiolo 17 beta e suoi derivati agli animali destinati al consumo umano (articolo 2); il divieto di somministrazione delle sostanze in oggetto e di quelle ad azione estrogena, androgena e gestagena agli animali di azienda ed agli animali da acquicoltura; il divieto di immissione sul mercato degli animali e dei loro prodotti destinati al consumo umano (articolo 3); le deroghe ai divieti disposti dall'articolo 3, concernenti l'effettuazione di trattamenti terapeutici (che non risultano dannosi per la salute umana in ragione dell'entità minima delle sostanze e il ridotto periodo della loro utilizzazione) e la somministrazione, per fini specifici, agli animali da azienda delle sostanze sopraindicate (articolo 4); le modalità di effettuazione dei trattamenti zootecnici per la somministrazione, da parte dei veterinari di medicinali veterinari che contengono sostanze ad azione estrogena diverse dall'estradiolo-beta e loro derivati; per l'estradiolo 17-beta è previsto un termine massimo di impiego fino al 14 ottobre 2006 (articolo 5); il divieto di immissione in commercio di medicinali veterinari destinati agli animali d'azienda e contenenti alcune sostanze con attività ormonale (articolo 6); le modalità di immissione sul mercato degli animali (e delle relative carni) trattasi ai sensi degli articoli 4 e 5, nonché quelle di movimentazione di equidi trattati, estendendo le disposizioni vigenti per i trattamenti autorizzati agli animali d'azienda cui sia stato somministrato estradiolo-17-beta anteriormente al 14 ottobre 2004 (articolo 7). L'articolo 8 limita la detenzione delle sostanze vietate alle imprese che le producono, acquistano e commercializzano, ed obbliga tali imprese alla conservazione di un registro su cui annotare le quantità prodotte, ed utilizzate, nonché i soggetti ai quali siano state cedute o vendute.