L'Italia ha recepito la direttiva europea del 1998 sui brevetti biotecnologici con un decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento - che introduce ulteriori restrizioni (fra le quali la possibilita' di utilizzare staminali embrionali umane) - stabilisce i criteri e i limiti entro cui e' possibile brevettare materiale biologico, procedimenti o invenzioni che utilizzino materiali microbiologici, procedimenti per la produzione di vegetali o animali. E’ brevettabile:
-un’ invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale caratterizzato dall’espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all’ottenimento di una determinata varietà vegetale o razza animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici. La provenienza di materiale biologico di origine animale o vegetale che sta alla base dell’invenzione, è dichiarata all’atto della richiesta di brevetto.
Nel caso in cui la richiesta di brevetto riguardi l’utilizzo o la modifica delle identità genetiche di varietà italiane autoctone e da conservazione, o di materiali biologici vegetali o animali cui facciano riferimento i disciplinari in Italia sulla denominazione di origine protetta e sulla indicazione geografica protetta e si riferisca a fini diversi da quelli diagnostici o terapeutici, è acquisito preventivamente il parere del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
In seguito alla conversione in legge del decreto, entro sessanta giorni, il Mipaf di concerto con il MinSal emanerà un successivo decreto per disciplinare l’esercizio della deroga prevista dall’articolo 11 della direttiva 98/44/CE riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione originale animale da parte del titolare del brevetto. Il decreto prevederà inoltre il divieto di ulteriore vendita del bestiame in funzione di un’attività di produzione commerciale a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell’allevatore. Sono esclusi dalla brevettabilità:
-i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
-le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali;
-i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’essere umano o per l’animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;,
-le varietà vegetali e le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;