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FNOVI, CHIARIMENTI SUI CONTRIBUTI

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La FNOVI è intervenuta con una circolare agli Ordini per ribadire le modalità ed i termini di pagamento dei contributi annui dovuti dagli Ordini alla Federazione e dai medici veterinari ai loro ordini provinciali. CONTRIBUTO DAGLI ORDINI ALLA FNOVI Per quanto riguarda il contributo dovuto alla FNOVI, “quale risultato di una semplice conversione in Euro, l’ammontare di detto contributo è di € 38,73 per ogni iscritto: in occasione del Consiglio Nazionale dell’aprile 1999 fu approvata una delibera che prevedeva la possibilità di effettuare il pagamento del suddetto contributo da parte degli Ordini in due ratei, e precisamente al 30 giugno ed al 31 ottobre di ogni anno. L’ammontare annuo, prosegue la circolare “ si determina sulla base del numero degli iscritti nell’Albo professionale presenti al 1° gennaio di ogni anno. Al totale così determinato devono aggiungersi le quote dovute dai nuovi iscritti nell’anno solare, intendendo per nuovi iscritti i neo laureati ed abilitati, i quali si iscrivono per la prima volta in assoluto all’Albo professionale gestito da ciascun Ordine. Al totale così determinato non devono invece sottrarsi le quote degli iscritti che richiedono la cancellazione o che sono cancellati d’ufficio (morte, morosità, a seguito di un procedimento disciplinare). Un discorso a parte deve farsi per gli iscritti all’Albo professionale che si trasferiscono da provincia a provincia: in questo caso, ed indipendentemente dalla data del trasferimento, il pagamento della quota di contributo di competenza della FNOVI resta in capo agli Ordini di “provenienza”: nulla è dovuto dagli Ordini di “arrivo” i quali muteranno il totale dei propri iscritti (sul quale poi calcolare la quota di spettanza della FNOVI) solo nell’anno solare successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento. La quota di competenza della Federazione è sempre dovuta, a prescindere dall’effettiva riscossione del contributo da parte dell’Ordine provinciale. CONTRIBUTO DEGLI ISCRITTI AL PROPRIO ORDINE PROVINCIALE Nella determinazione dell’importo dovuto dai singoli iscritti al proprio ordine provinciale, ferma restando la potestà decisionale del Consiglio Direttivo dell’Ordine, quest’ultimo “può anche deliberare di prevedere una riduzione della tassa annuale in favore, ad esempio, dei neo iscritti o degli iscritti che abbiano superato i 70anni di età, purché ciò non vada ad incidere sulla determinazione dell’ammontare del contributo di competenza della Federazione”. Quanto ai trasferimenti ad altro Ordine, la circolare chiarisce che “ i pagamenti dei contributi dell'anno, indipendentemente dalla data del trasferimento, sono a favore dell'Ordine di “provenienza” e che niente è previsto come dovuto all’Ordine di “arrivo”. Ne consegue che il sanitario che trasferisce la propria iscrizione in un altro Ordine professionale provinciale deve pagare la tassa annuale nella sua interezza all’Ordine di provenienza, e non ha diritto a recuperare o a trasferire i ratei non maturati della tassa in questione in favore dell’Ordine di arrivo”.