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CANI GUIDA CIECHI, GARANZIE DI ACCESSO

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La Commissione Affari Sociali della Camera sta esaminando la proposta di legge 294 "Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico" La proposta, di iniziativa dei deputati Giacco, Duca e Ruggeri, interviene sull’articolo unico della legge 37/94 e ne rafforza le disposizioni introducendo sanzioni amministrative pecuniarie per chi non le rispetti. Secondo la legge già in vigore “Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa” E inoltre “al privo della vista è riconosciuto altresí il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida”. La proposta di legge all’esame oggi della XII Commissione dispone che i titolari degli esercizi che impediscano od ostacolino,direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida siano soggetti ad una “sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma dalire 1 milione a lire 5 milioni”. Inoltre, i parlamentari proponenti hanno ritenuto opportuno integrare la legge 37/94 consentendo l’accesso dei cani guida ai medesimi ambienti anche non muniti di museruola, ” in quanto si tratta – dicono- di animali specificamente addestrati ed abituati a convivere con gli esseri umani, selezionati tra esemplari particolarmente mansueti e del tutto innocui”.