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LE GUARDIE ZOOFILE VIGILANO SULLA 189

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La vigilanza sul maltrattamento degli animali da affezioni spetta anche alle guardie volontarie ai sensi della legge 189/2004. E per questa particolare attività gli operatori onorari possono avvalersi della qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria. Lo ha chiarito il Ministero dell’interno con una nota ( n. 1795/ del 15 ottobre 2005) firmata dal direttore generale Cazzella. A seguito di richieste di chiarimenti sul tema dell’individuazione dei soggetti che possono svolgere vigilanza volontaria in materia di protezione animali, l’ufficio per l’amministrazione generale ha divulgato specifiche istruzioni finalizzate a ricostruire, innanzitutto, il complesso quadro normativo di riferimento. Le più tradizionali guardie zoofile volontarie, spiega il ministero, sono quelle nominate per conto dell’ENPA. con il dpr 31/3/79 l’Ente Nazionale Protezione animali è stato trasformato in ente morale e il medesimo dpr all’rticolo 5 ha stabilito che le guardie dell’associazione possono essere utilizzate a titolo volontario e gratuito anche dai comuni. Dall’entrata in vigore della legge 157/92 sulla caccia, scrive il Ministero dell’Interno, la vigilanza zoofila può però essere svolta anche da altri soggetti. E precisamente dalle guardie volontarie previste dalle diverse legislazioni regionali. La vigilanza sul maltrattamento degli animali, ai sensi della legge 189/2004 spetta ora anche alle guardie giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche e zoofile definite come tali da leggi statali e regionali. Quanto ai poteri della vigilanza volontaria, la nota chiarisce che l’articolo 6 della legge 189/2004” attribuisce alle menzionate guardie giurate, con riferimento allo specifico settore concernente la tutela degli animali d’affezione, la qualifica di polizia giudiziaria ope legis”. In pratica, si ritiene che “assumano la qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria a seconda delle disposizioni ricevute dall’autorità giudiziaria competente”. Questa attribuzione è comunque limitata all’ambito territoriale di riferimento e alla tutela degli animali d’affezione. Per quanto riguarda i compiti operativi, conclude la nota ministeriale, occorre fare riferimento ai singoli provvedimenti di nomina degli operatori. ( fonte Italia Oggi).