• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31395

+++ Le pubblicazioni riprenderanno con regolarità dopo la pausa estiva +++  

CONSULTA: ORDINI OFF LIMIT PER REGIONI

Immagine
In quanto enti pubblici gli Ordini dipendono dallo Stato. Il loro compito è di garantire il corretto esercizio della professione a tutela della collettività e pertanto non possono essere oggetto di leggi regionali. Le Regioni possono occuparsi delle professioni non ordinistiche ma non di quelle regolamentate. E gli ordini professionali non possono creare propri «coordinamenti regionali». Ecco in estrema sintesi il parere della Corte Costituzionale che ha così cancellato la legge regionale della Toscana 28 settembre 2004, n. 50 ( Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali). La Corte non ha accettato la tesi difensiva della Toscana secondo cui i coordinamenti regionali sarebbero solo “una forma organizzativa privata per meglio rispondere alle esigenze della società”. Per la Corte la a vigente normazione riguardante gli Ordini e i Collegi risponde all' esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi. Ciò è, infatti, finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività. Dalla dimensione nazionale – e non locale – dell'interesse sotteso e dalla sua infrazionabilità deriva che ad essere implicata sia la materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, che l'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato, piuttosto che la materia “professioni” di cui al terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione, evocata dalla resistente. L'art. 117, terzo comma, della Costituzione, invero, attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare – nei limiti dei principi fondamentali in materia e della competenza statale all'individuazione delle professioni (sentenze n. 355 del 2005, n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003) – tanto le professioni per il cui esercizio non è prevista l'iscrizione ad un Ordine o Collegio, quanto le altre, per le quali detta iscrizione è prevista, peraltro limitatamente ai profili non attinenti all'organizzazione degli Ordini e Collegi.