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DL AVIARIA, RITIRATI GLI EMENDAMENTI

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Sarà l’On Carla Castellani (AN) a riferire lunedì prossimo in Assemblea a Montecitorio sul DL 202/2005 contenente misure urgenti per la lotta all’influenza aviaria. Considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione per il varo del provvedimento, la XII Commissione Affari Sociali ha deciso ieri di riturare tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati, ai fini della loro eventuale ripresentazione in Assemblea. Il sottosegretario Cesare Cursi si è detto favorevole all’accelerazione dell’iter pur riconoscendolo “perfettibile”. Fra gli emendamenti presentati e ritirati ben 5 riguardavano la situazione dei coadiutori e ne propugnavano la regolarizzazione. Li hanno presentati soprattutto esponenti dell’opposizione fra cui l’On Rosy Bindi. Sono invece stati dichiarati inammissibili e quindi non più ripresentabili in Aula articoli aggiuntivi ed emendamenti tendenti a: introdurre disposizioni per favorire il benessere degli animali, qualificare l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise come ente di rilievo nazionale e modificare la normativa generale sugli interventi a sostegno delle aziende nei casi di malattie infettive degli animali. Non essendo strettamente attinenti alla materia del decreto-legge, e non riguardano specificamente l'emergenza dell'influenza aviaria, la XII Commissione non li ha respinti. “ Il Governo – ha detto Cursi in Commissione- ha costantemente partecipato ad incontri tenutesi a livello europeo e internazionale volti a individuare iniziative comuni ed univoche per fronteggiare la complessa problematica in esame”. Cursi ha ricordato che nel prossimo vertice del G7 Sanità, che si terrà il 17 e 18 novembre 2005, il tema dell'influenza aviaria rappresenterà una delle questioni in agenda e ha poi obiettato come debbano ritenersi “infondate le osservazioni svolte da taluni deputati circa il mancato coinvolgimento delle regioni in materia, facendo presente che si sono tenuti previi incontri con i competenti rappresentanti delle autonomie territoriali e che nel testo sono previsti coordinamenti tra le diverse strutture che operano in materia presenti nel Paese”. Fra gli interventi giudicati inammissibili, due riguardavano il benessere in allevamento e il trasporto animale. La proponente On Tiziana Valpiana (RC) tendeva a inserire un nuovo articolo 3-bis al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sulla protezione degli animali negli allevamenti: Articolo 3-bis. (Disposizioni di maggiore protezione per i polli negli allevamenti) - 1. La densità dell'allevamento dei polli destinati alla produzione di carni non può superare i 20 chilogrammi di peso vivo per metro quadrato. 2. Negli allevamenti dei polli destinati alla produzione di carni ed alla riproduzione, la lettiera deve essere di almeno cinque centimetri al momento dell'accesso degli animali, la ventilazione minima non deve mai essere inferiore ai 4,5 metri cubi/ora per ogni chilo di peso vivo presente nell'area dell'allevamento, la temperatura interna degli allevamenti non deve superare la temperatura esterna di tre gradi quando la temperatura esterna è di 30 gradi, l'illuminazione deve garantire un regolare ciclo notte-giorno per gli animali con un periodo giornaliero di buio di otto ore di cui almeno sei ininterrotto mentre l'intensità luminosa minima deve essere di almeno 100 lux, la concentrazione di ammoniaca non deve superare le 10 ppm, la concentrazione di ossido di carbonio non deve superare le 3.000 ppm. 3. L'etichettatura dei polli destinati al consumo umano o loro parti deve riportare anche l'indicazione del sistema di allevamento utilizzato secondo le definizioni di cui al decreto ministeriale Agricoltura 29 luglio 2004 ovvero «allevamento rurale all'aperto» o «allevamento rurale al chiuso» o «allevamento intensivo all'aperto» o «allevamento intensivo al chiuso». Con un secondo articolo aggiuntivo (Art. 1-bis. (Misure urgenti riguardo i controlli sul trasporto degli animali da allevamento e macellazione), l’On Valpiana proponeva che al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 sulla protezione degli animali durante il trasporto, fossero aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Tale sanzione amministrativa viene applicata secondo le modalità previste dall'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, Codice della Strada. Il fermo amministrativo del veicolo deve essere disposto assicurando agli animali condizioni igienico-sanitarie e di benessere anche attraverso il personale medico veterinario di sanità pubblica o libero professionista». Nel dichiararsi sorpresa che siano stati dichiarati inammissibili la parlamentare ha sottolineato come occorra “porre l'attenzione sulle modalità di allevamento degli animali, ritenendo che sussista un indefettibile legame tra il loro stile di vita e il loro benessere: ne consegue che intollerabili condizioni di vita dei medesimi contribuiscono grandemente alla diffusione di pericolose malattie virali che rischiano poi di trasmettersi anche agli uomini”. ha quindi reputato “necessario che venga assicurata la certezza della sanzione amministrativa irrogata nel caso di irregolare trasporto di animali di allevamento e macellazione;a causa della mancata indicazione delle modalità di riscossione, la sanzione non è stata mai effettivamente riscossa, il che non solo mina la certezza del diritto, ma rende la norma impotente e incentiva quindi l'ingresso nel Paese di carichi irregolari di animali”.