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DL AVIARIA, IL TESTO ALLA CAMERA

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Sarà la XII Commissione Affari Sociali della Camera ad occuparsi in sede referente della conversione in legge del testo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria" come approvato dal Senato. Sul provvedimento dovranno essere acquisiti anche i pareri delle Commissioni I, IV, V, VII, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. L’iter d’esame non è calendarizzato, ma dovrebbe essere all’odg della XII Commissione mercoledì prossimo. Queste le modifiche al testo approvate dal Senato e trasmesse alla Camera: All’articolo 1: al comma 1, dopo le parole: « Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali » sono inserite le seguenti: « , di seguito denominato ”Centro nazionale”, », le parole da: « dei Centri » fino a: « sperimentali » sono sostituite dalle seguenti: « degli Istituti zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello per l’influenza aviaria di Padova » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l’anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006 »; al comma 2, dopo la parola: « Centro » e`inserita la seguente: « nazionale »; al comma 3, le parole: « di lotta ed emergenza contro le malattie animali » sono soppresse e le parole: « nonche´ del » sono sostituite dalle seguenti: « nonche´ il»; al comma 4, nella lettera a), dopo la parola: « indire » e` soppresso il segno di interpunzione: « , » e le parole: « di sessanta dirigenti » sono sostituite dalle seguenti: « di un numero massimo di sessanta dirigenti »; nella lettera b), le parole: « di cinquanta operatori » sono sostituite dalle seguenti: « di un numero massimo di cinquanta operatori »; dopo il comma 4, e` inserito il seguente: « 4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell’anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, e` a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro »; dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360 per l’anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall’anno 2006. 5-ter. Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra e comunque con un limite temporale non superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale dell’attivita` venatoria sull’intero territorio nazionale ». L’articolo 2 e` sostituito dal seguente: « ART. 2. – (Modalita` di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico). – 1. Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all’acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si puo` far fronte, su richiesta del Ministro della salute e su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 2. Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita` di costituzione di analoghe scorte regionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico in quote pari a quelle acquisite dal Ministero della salute; tali modalita` costituiscono finalita` prioritarie nell’ambito dell’esercizio della funzione di prevenzione ». All’articolo 3, al comma 2, le parole: « e` potenziato di 96 unita` di personale » sono sostituite dalle seguenti: « e` potenziato fino ad un numero massimo di 96 unita` di personale e nel limite massimo di spesa di cui al comma 4 », e, al comma 4, dopo le parole: « euro 4.500.000 » e` inserita la seguente: « annui ». All’articolo 4: al comma 1, dopo le parole: « euro 15.200.000 » e` inserita la seguente: « annui »; al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: « di profilassi internazionale » sono inserite le seguenti: « e per quelle di valutazione finalizzate alla registrazione ed all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei medicinali veterinari » e, nel secondo periodo, dopo le parole: « legge n. 311 del 2004 » sono inserite le seguenti: « , e successive modificazioni, ». All’articolo 5, al comma 3, le parole: « , per l’importo di 12 milioni di euro, » sono soppresse; dopo le parole: « dell’interno » sono inserite le seguenti: « , quanto a 8 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, » e le parole: « , nonche´ mediante corrispondente riduzione di 8 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 378 » sono soppresse.