Le Regioni non possono creare nuovi ordini professionali. E’ una prerogativa dello Stato. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con una sentenza che ha bocciato una legge regionale abruzzese del 2003 gia' impugnata dal Governo.
Con la sentenza - la n.355 del 28 settembre 2005 - la Consulta ha dichiarato l' ''illegittimita' costituzionale'' di una legge della Regione Abruzzo sull' ''Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio''. La legge, la n.17 del 19 novembre 2003, preclude questa attivita' (salvo i casi di ''condominio amministratore'') a chi non sia iscritto al nuovo registro dopo il superamento di un esame di abilitazione.
Impugnata dal Governo gia' all'inizio dell'anno scorso con l'appoggio (dichiarato pero' inammissibile) della Federazione italiana degli agenti immobiliari e professionali, Fiaip), la legge e' stata bocciata dai giudici costituzionali in quanto ''l'individuazione delle professioni'' e' ''riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale. Esula, pertanto - si aggiunge nel testo della sentenza depositata il 30 settembre - dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attivita' professionali'', pur ''mancando nella legislazione statale una disciplina generale delle professioni''.
Il Governo, nel suo ricorso depositato il 9 febbraio 2004, aveva fatto valere un ''mancato rispetto'', da parte della legge abruzzese, dei ''principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese''. Un articolo della norma regionale sarebbe stato inoltre ''invasivo'' della ''competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale''. ( regioni.it)