Il pet corner entra per la prima volta in una norma regionale. E’ questa la novità più significativa della delibera con cui la Regione Toscana ha recepito l’Accordo Stato-Regioni per i requisiti minimi delle strutture veterinarie. La norma recita: “ In conformità a quanto previsto dall’art. 52 del codice deontologico della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari, è consentita all’interno delle strutture veterinarie la cessione di prodotti di supporto all’attività sanitaria (c.d. pet-corner), quali articoli parafarmaceutici, diete alimentari ed attrezzature connesse alla salute animale, a condizione che essa sia effettuata
esclusivamente dal medico veterinario nei riguardi dell’animale in cura, che la cessione di tali prodotti non sia in alcun modo pubblicizzata all’esterno e che essi non siano esposti in alcuna parte
della struttura veterinaria. Il corrispettivo della cessione deve essere compreso nella parcella come ogni altra prestazione veterinaria ai sensi dell’art. 61 del codice deontologico ed è soggetta al relativo regime fiscale”.
Le Linee guida relative ai requisiti minimi delle strutture veterinarie pubbliche e private, approvate dalla Giunta toscana nel giugno scorso, contengono una serie di disposizioni comuni a tutte le tipologie di struttura veterinaria. Fra queste, oltre al pet corner, si fa esplicito riferimento alla toelettatura, vietata all’interno delle strutture veterinarie, ma consentita, a determinate condizioni, in locali adiacenti a quelli destinati all’attività sanitaria e alla attività sugli animali da reddito: le strutture in questo caso “devono essere dotate, in relazione alla tipologia di attività svolta, di stalle, scuderie, box e paddock idonei alle specie considerate, di travagli per la visita e la terapia degli animali, nonché - per quanto concerne il cavallo - di box di anestesia e risveglio e di spazi da impiegare per la diagnosi di quelle patologie che richiedono il movimento controllato di questi animali”.
I termini per l’adeguamento delle strutture alle nuove disposizioni regionali sono indicati dal settore di Sanità Pubblica Veterinaria dell’azienda USL competente per il territorio ( e comunque non oltre 5 anni dall’entrata in vigore delle nuove Linee guida)