Il Ministero della Salute non esonera i medici veterinari dall’obbligo formativo sul pronto soccorso aziendale, stabilito dal DM 388/2003 in vigore dal 3 febbraio 2005. Il decreto 388/2003 è un provvedimento attuativo del Dlgs 626/94 e prevede che nelle attività che occupano lavoratori il datore di lavoro nomini un addetto al primo soccorso e che quest’ultimo abbia frequentato apposito corso formativo. La Federazione argomentava che “i medici veterinari debbano in ogni caso considerarsi esentati dall'obbligo di frequentare i corsi di pronto soccorso aziendale, stante la formazione, ampiamente acquisita durante il corso di laurea". Ma secondo il Ministero i contenuti della formazione veterinaria “ non comprendono l’acquisizione di tecniche di rianimazione umana che rientrano normalmente nel bagaglio formativo-culturale di altre figure sanitarie, non sussisterebbero le condizioni per esonerare tali professionisti dalla frequenza dei corsi previsti, ove svolgano funzioni di addetti al pronto soccorso aziendale, almeno per quanto attiene alle capacità di intervento pratico”.
La richiesta di esonero della FNOVI si basava anche sulla considerazione che " nelle strutture veterinarie private il datore di lavoro altro non è che il medico veterinario, il quale è anche la figura responsabile dell'organizzazione del pronto soccorso nel luogo di lavoro”. Anche su questo punto il Ministero non concorda e precisa che le previsioni normative sulla frequenza di corsi per addetti al primo soccorso “risultano necessarie sia nel caso in cui il datore di lavoro, avvalendosi del comma 2 dell’articolo 15, svolga direttamente tali funzioni, sia nel caso in cui siano stati preventivamente designati a svolgerle uno o più dipendenti”.