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NELLA PENSIONE L'INDENNITA' DI ESCLUSIVA

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L'articolo 2-septies della legge 138/04 ha modificato il Dlgs 229/99 consentendo nuovamente la reversibilità di scelta tra rapporto di lavoro esclusivo con l'azienda e la libera professione. Entro il 30 novembre, quindi, i dirigenti sanitari potranno scegliere per l'anno successivo se avere un rapporto esclusivo o no. L'articolo 2-septies ha precisato anche che chi mantiene l'esclusiva non perde i benefici economici derivanti dai contratti di lavoro 1998/2001 e non ha modificato le caratteristiche dell'indennità di esclusività che per esplicita disposizione contrattuale rimane fissa, ricorrente e corrisposta per l'intero periodo di svolgimento dell'attività lavorativa in regime di esclusività. L a facoltà di optare annualmente per il regime di esclusività o meno implica ovviamente una trasformazione del rapporto di impiego anche con riferimento al trattamento economico. Per il calcolo della pensione bisogna quindi ricorrere alla media ponderata prevista dall'articolo 29 della legge 153/81 se interviene un passaggio dal regime di non esclusività a quello di esclusività nel quinquienno precedente la cessazione dal servizio.( Il Sole-24 Ore, 20 ottobre 2004 )