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PRIVACY: PROFESSIONISTI TRASPARENTI

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L’informativa sulla privacy deve far capire al cliente del libero professionista l’organizzazione della struttura ( singolo professionista, oppure co-titolarità fra più professionisti, o esercizio in forma societaria). Lo stabilisce un provvedimento del Garante della Privacy, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto. Il provvedimento ( Autorizzazione n. 4 del 30 giugno 2004), secondo l’interpretazione data dai forensi riguarda l’informativa sul trattamento di tutti i dati, non solo quelli sensibili. Adempiervi è tuttavia molto semplice: non ci sono forme particolari da rispettare, tanto che l’uso della carta intestata, che dica al cliente come è organizzata la struttura professionale e che quindi dica chi è titolare del trattamento ( singolo professionista, professionisti associati o altro) è più che sufficiente. L’incompletezza dell’informativa può esporre a responsabilità amministrativa con sanzione pecuniaria. Ma la trasparenza sull’informativa imposta dalla privacy va di pari passo con le esigenze contrattuali e deontologiche nei confronti del cliente, anche con riferimento allo svolgimento del mandato professionale.