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INTRAMOENIA, DDL TENGA CONTO DELLA CONSULTA

INTRAMOENIA, DDL TENGA CONTO DELLA CONSULTA
La regolamentazione della libera professione dei dirigenti medici spetta in parte allo Stato e in parte alle Regioni. La Corte Costituzionale ha chiarito, con una sentenza depositata il 14 novembre scorso, i termini della competenza regionale e della competenza statale di una materia che la Legge 120/2007 colloca sul confine della legislazione concorrente.

Per la Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento la Legge-Turco sulla libera professione di medici va oltre le prerogative legislative del Ministero. L'avvocatura di Stato, al contrario, replica che trattandosi di livelli essenziali di assistenza la materia spetta allo Stato. La Corte Costituzionale non dà del tutto ragione a nessuno dei due.

La regolamentazione della libera professione dei dirigenti medici spetta infatti in parte allo Stato e in parte alle Regioni. La Corte Costituzionale ha chiarito, con una sentenza depositata il 14 novembre scorso, i termini della competenza regionale e della competenza statale di una materia che la Legge 120/2007 colloca sul confine della legislazione concorrente.

Il responso, che Governo e Legislatore dovranno tenere presente nel nuovo Ddl sulla libera professione dei dirigenti medici è che l'intramoenia è "di competenza ripartita tra lo Stato e le Regioni". Ripartita, appunto, e non esclusiva di una parte o dell'altra, tanto che la Corte non ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale dell'intero articolo 1 della Legge 120/2007 come preteso dalla Provincia Autonoma di Trento e Bolzano e dalla Regione Lombardia, ma solo di alcuni commi (6 e 11 e parzialmente i commi 4, 7 e 10).

Entrambe le ricorrenti lamentavano l'eccessiva specificità ed analiticità delle norme, "che non potrebbero essere considerate espressione di principi fondamentali di competenza statale". La Corte non ha condiviso l'assunto delle ricorrenti che le norme censurate vadano collocate nella materia dell'ordinamento degli uffici regionali o provinciali ovvero nell'ambito dell'organizzazione sanitaria locale.

Ma la Corte non ha considerato "fondata" nemmeno la tesi della difesa dello Stato "che riconduce, in toto, le norme stesse ai livelli essenziali di assistenza (cosìdetti LEA), in quanto la determinazione di tali livelli presuppone l'individuazione di prestazioni sanitarie essenziali da assicurare agli utenti del Servizio sanitario nazionale".

In questo equilibrio di competenze, la Corte si pronuncia anche sul comma 12 dell'articolo 1 della Legge 120/2007 (Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno definire le modalità per garantire l'effettuazione, da parte dei dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni libero-professionali che per la loro particolare tipologia e modalità di erogazione esigono una specifica regolamentazione).

La Corte respinge il rilievo mosso dalle ricorrenti, non essendo per nulla espropriate delle loro competenze. Al contrario, dice la Corte il comma 12 "riconosce a Regioni e Province autonome un'amplissima facoltà di regolamentazione dell'attività libero-professionale dei dirigenti veterinari". E aggiunge: "senza, invero, dettare prescrizioni di sorta in grado di limitare l'autonomia delle ricorrenti". Di cosa lamentarsi dunque?

E' proprio la mancanza di queste "prescrizioni" ad avere portato la Legge 120/2007 a delegare eccessivamente alle Regioni la materia della libera professione intramuraria con esiti di "amplissima facoltà di regolamentazione" che palesano la posizione rinunciataria e deficitaria con cui il Ministero di Livia Turco trascurò il settore veterinario. L'ANMVI che più volte ha riconosciuto nel comma 12 un grave difetto di intervento del Ministero, è tornata a sollecitare il Governo e le forze di maggioranza affinchè la regolamentazione della libera professione dei dirigenti veterinari sia stralciata dal corpus di norme riguardanti le liste di attesa in medicina umana e sia ripensata all'interno di una cornice costituzionalmente in equilibrio fra le competenze del Ministero della Salute e delle Regioni.

INTRAMOENIA, INCONFUTABILE LA TESI DELL'ANMVI