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DAL 15 DICEMBRE 2022

Residui di farmaci, nuove strategie per i controlli ufficiali

Residui di farmaci, nuove strategie per i controlli ufficiali
Dal 15 dicembre, per i controlli ufficiali sull'utilizzo di sostanze farmacologicamente attive negli animali dpa, si applicherà il Regolamento Delegato 2022/1644
Gli Stati membri sono tenuti a controllare l’uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, nonchè la presenza di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui. Lo prescrive la Commissione Europea con un proprio atto collegato al Regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari, che si applicherà a tutti gli Stati Membri dal 15 dicembre 2022.  Stanno per scadere le misure transitorie che -  fino al 14 dicembre 2022- consentono alle  autorità competenti di continuare a svolgere i controlli ufficiali sui residui conformemente alla direttiva 96/23/CE.

L'atto delegato in questione, il Reg (UE) 2022/1644, stabilisce le norme per la serie di campioni e la fase di produzione, trasformazione e distribuzione in cui vanno prelevati i campioni. Definisce inoltre le combinazioni di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti che gli Stati membri devono sottoporre a campionamento; la strategia di campionamento; i criteri per definire il contenuto dei piani nazionali basati sul rischio e dei piani nazionali di sorveglianza randomizzati; l’esecuzione dei relativi controlli ufficiali.

Le sostanze attive da controllare- Sono elencate (Allegato I) dalla Commissione che distingue fra due gruppi:
- GRUPPO A sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate negli animali destinati alla produzione di alimenti (sostanze ad azione ormonica e tireostatica e sostanze ß-agoniste il cui uso è vietato;  sostanze non autorizzate per l’uso nei mangimi degli animali destinati alla produzione di alimenti)
- GRUPPO B sostanze farmacologicamente attive autorizzate per l’uso negli animali destinati alla produzione di alimenti ( antimicrobiche; insetticidi, fungicidi, antielmintici e altri agenti antiparassitari; tranquillanti; antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi; altre sostanze farmacologicamente attive, coccidiostatici e istomonostatic)

Per «residuo», la Commissione intende il residuo di sostanze ad azione farmacologica, di loro prodotti di trasformazione, di loro prodotti di degradazione, nonché di altre sostanze correlate presenti negli animali o nei prodotti di origine animale. I tenori e i limiti massimi di residui di queste sostanze sono stabiliti dalla normativa dell’Unione Europea.

Strategia di campionamento- I piani nazionali di controllo - sia quelli basati sul rischio sia su quelli randomizzati sia su quelli relativi alle importazioni da Paesi Terzi-  rispondono ad una strategia di campionamento definita dalla Commissione negli Allegati, da II a VII del regolamento 2022/1644.


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1644
che integra il regolamento (UE) 2017/625 con prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sull’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull’uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui