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CLASSIFICAZIONE UE

La sostanza palmitoiletanolamide è "materia prima"

La sostanza palmitoiletanolamide è "materia prima"
La "palmitoiletanolamide" (PEA) è stata inserita nel Catalogo delle materie prime per mangimi. Informativa e puntualizzazioni dal Ministero.

Cambia la classificazione della "palmitoiletanolamide" (PEA). Sulla base della documentazione fornita dagli operatori del settore, la Commissione Europea ha infatti classificato questa sostanza come "materia prima per mangimi", con la conseguente possibilità di utilizzo nella composizione degli alimenti per animali. La PEA è quindi inserita nel Catalogo comunitario previsto dal Regolamento europeo 767/09.

Nel darne comunicazione alle autorità competenti e agli operatori del settore, l'Ufficio Alimentazione Animale della Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) ha ribadito la definizione  delle "materie prime", da intendersi come prodotti di origine vegetale o animale, "il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali"- evidenzia il Ministerosiano essi allo stato naturale, freschi o conservati, nonché  derivati della loro trasformazione industriale.
Rientrano nelle materie prime anche le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele.

Claim- "L'alimentazione degli animali per via orale - ricorda la nota- ha l'obiettivo di soddisfare i requisiti nutrizionali dell'animale e/o mantenere la produttività di animali sani". Tuttavia, "la DGSAF "ha constatato che, nell'etichettatura dei mangimi, in particolare pet food, che contengono PEA vengono effettuati frequentemente claim impropri, che attribuiscono al mangime proprietà analgesiche e antidolorifiche, in particolare sul dolore neuropatico a lungo termine, oppure antiossidanti, anti-prurito o antinfiammatorie in genere".
A questo scopo, la nota ministeriale ricorda che:
  • non sono ammessi nell’etichettatura dei mangimi claim che vantano proprietà farmacologiche, preventive o curative di patologie, ad esempio anticonvulsionanti, antinfiammatorie, ansiolitiche, antidolorifiche, antiemetiche, ecc.
  •  nell’etichettatura dei mangimi (non medicati) è vietato fare qualsiasi riferimento a patologie/stati patologici, eccetto nel caso dei mangimi dietetici ed esclusivamente nei casi previsti dal particolare fine nutrizionale autorizzato
  • è vietato attribuire ad un mangime un particolare fine nutrizionale se il prodotto in questione non soddisfa i requisiti previsti dalla Direttiva 2008/38/CE
  •  nessun mangime può essere definito dietetico se non esiste un fine nutrizionale autorizzato e se il mangime in questione non possiede le caratteristiche previste per tale uso.
Vigilanza e verifiche- L’utilizzo della PEA nella composizione dei mangimi e la relativa etichettatura deve essere conforme alla normativa e alle puntualizzazioni indicate nella nota ministeriale. La verifica spetta alle autorità competenti e rientra nelle attività di vigilanza sull'etichettatura dei mangimi. La DGSAF precisa che "la vigilanza va effettuata anche sui siti Internet, in maniera particolare sui claim vantati".


pdfNOTA_PAE_MATERIA_PRIMA_PER_MANGIMI.pdf194.1 KB